L’Agenzia delle Dogane, con la circolare 12/D del 25 luglio 2014, fornisce una serie di indicazioni sulle modalità di applicazione delle imposte su produzione e consumi di energia per i Seu (Sistemi efficienti di utenza) o, più in generale, per tutti gli SSPC (sistemi semplici di produzione e consumo) concepiti per consentire la produzione e il consumo di energia nel medesimo sito.
I Sistemi semplici di produzione e consumo (Sspc) – regolati dal Testo integrato dei sistemi semplici di produzione e consumo (Tisspc) allegato alla delibera dell’Autorità per l’energia 578/2013/R/EEL – sono pensati per consentire una produzione e un consumo efficiente di energia nel medesimo sito. L’Autorità ha individuato una serie di sottoinsiemi all’interno della “famiglia” dei Sspc, tra cui i Sistemi efficienti di utenza (Seu). Questi ultimi sono attività di auto-approvvigionamento energetico, generalmente composti da un’unità di produzione e un’unità di consumo direttamente connesse mediante un collegamento privato.
La delibera n. 578/2013 dell’Autorità, oltre a definire nello specifico la struttura impiantistica dei Seu e le agevolazioni ad essi riservati in materia di oneri di rete nei casi in cui tali sistemi abbiano un punto di connessione con la rete pubblica, regola anche l’accesso ai servizi di trasporto, dispacciamento e vendita dell’energia elettrica immessa e prelevata, che variano a seconda della configurazione contrattuale del sistema stesso.
Sulla base dei diversi casi di titolarità dell’impianto di produzione e dell’unità di consumo indicate nella delibera, vengono a dipendere le modalità di pagamento delle accise ed i soggetti obbligati.
Nel caso in cui il produttore coincide con il consumatore (quando, cioè, è presente un solo soggetto giuridico), l’attività si configura come autoconsumo e comporta l’obbligo del pagamento di determinate aliquote di accisa per la parte di elettricità prodotta e autoconsumata, tranne nei casi espressamente eslcusi dall’obbligo (es. impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW).
Quando invece l’impianto di produzione è nella titolarità di un soggetto diverso dal consumatore finale, l’Agenzia delle dogane ha individuato tre principali casistiche:
• il produttore è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita e l’acquisto dell’energia elettrica dalla rete: in questo caso è egli il soggetto obbligato ai fini accise e, in quanto esercente un’officina di energia elettrica, deve ottenere la licenza di esercizio che riguarda sia la produzione che l’acquisto di energia.
• il consumatore è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita e l’acquisto dell’energia elettrica dalla rete: in questo caso occorre verificare se il cliente può essere considerato soggetto obbligato al pagamento delle accise. In caso affermativo, è il cliente che deve adempiere direttamente ai relativi obblighi, richiedendo ai suoi fornitori (Produttore e Venditore) di fatturare senza applicazione dell’accisa. Se il cliente finale non può acquisire la qualifica di soggetto obbligato, il pagamento delle accise è a carico del produttore per la quota di elettricità da lui fornita ed effettivamente consumata dal Cliente, ossia al netto delle cessioni in rete.
• il produttore è titolare dei rapporti contrattuali per la vendita dell’energia elettrica immessa in rete e il cliente è titolare dei rapporti contrattuali per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata dalla rete. Anche in questo caso il pagamento delle accise si differenzia a seconda se il cliente assume o meno la qualifica di soggetto obbligato al pagamento dell’accisa.
Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della circolare.