Con Comunicato del 18 settembre 2014, l’Agenzia delle Dogane comunica che con la Circolare N. 13/D del 17 settembre 2014 – conformemente alle linee guida indicate, in materia, dalla Commissione europea e dalla Corte di Giustizia UE – sono state dettate le istruzioni necessarie per stabilire l’insorgenza dell’obbligazione doganale nel caso di importazione irregolare di beni nel territorio dell’Unione europea, nonché – per determinare l’importo esatto dei diritti doganali dovuti a seguito di vendita all’asta – di beni abbandonati o di beni sequestrati e confiscati.
1) Irregolare introduzione dei beni nel territorio UE: nascita dell’obbligazione doganale
Riguardo al primo punto, la circolare dispone in particolare che, per le merci sequestrate in Italia, a prescindere dal luogo in cui avviene l’irregolare introduzione, – atteso quanto previsto dall’art. 867-bis del Reg. CEE n. 2454/93 (che assoggetta al regime del “deposito doganale” ex art. 98 del Reg. CEE n. 2913/92 le merci non comunitarie abbandonate a favore dell’erario, sequestrate e confiscate) – l’obbligo di riscuotere i relativi diritti doganali grava sull’Ufficio doganale nel cui ambito territoriale di competenza ricade il “deposito”.
2) calcolo dei diritti doganali a seguito di vendita al pubblico incanto dei beni
Quanto al secondo aspetto, il provvedimento prescrive che per il computo dei dazi esigibili a seguito di vendita all’asta dei beni abbandonati, oppure sequestrati e confiscati, occorre prendere a riferimento, come base “imponibile” – secondo i criteri previsti dagli artt. 29 e segg. del Reg. CEE n. 2913/92 e dagli artt. 141 e segg. del Reg. CEE n. 2454/93 – il prezzo pagato dall’acquirente dopo l’aggiudicazione definitiva del bene. Essendo l’IVA all’importazione equiparata – in quanto “diritto di confine” – ai dazi doganali, lo stesso criterio di calcolo vale anche ai fini dell’esazione del predetto tributo.