Con la nota Prot. 99902/RU del 24 Settembre 2014 l’Agenzia delle Dogane, nel richiamare la Risoluzione n.17/E del 18/03/2013, evidenzia che l’Agenzia delle Entrate ha affermato che gli oli e grassi di origine animale e vegetale rientranti nei codici delle voci da 1507 a 1518, in quanto “prodotti energetici”, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore a 1 (uno) Kw, sono equiparabili agli oli indicati al numero 104 della Parte III della Tabella A allegata al DPR n.633 del 1972, alla cui cessione si applica l’IVA ridotta del 10 per cento.
In altri termini, il trattamento fiscale agevolato, già previsto per l’olio di palma con Risoluzione n.217/E del 12 agosto 2009, è stato esteso anche agli altri oli e grassi di origine animale e vegetale rientranti nelle voci della nomenclatura combinata da 1507 a 1518.
Con riferimento all’olio di palma, questa l’Agenzia delle Dogane aveva provveduto, ad aggiornare la banca dati TARIC integrando per il codice NC/TARIC 1511 1010 00,- olio di palma destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana-, l’aliquota IVA del 10% se “Impiegato come olio combustibile per generare, direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata sia superiore a 1 Kw” (cadd. Q089).
In merito alla suddetta posizione, l’Agenzia delle Entrate, di seguito alla nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n.55867/RU del 30/04/2010 della ex DCGTRU, relativa ad un quesito posto da un operatore, si era espressa favorevolmente “nel presupposto che le procedure doganali consentano di verificare che il prodotto importato sia poi effettivamente utilizzato in conformità alla destinazione risultante dalla dichiarazione doganale”.
Per quanto sopra, l’Agenzia delle Dogane informa che provvederà ad aggiornare la TARIC associando il codice addizionale Q089 suddetto in corrispondenza di tutti i codici, delle voci da 1507 a 1518, relativi agli oli e grassi di origine animale e vegetale, per i quali, sotto il profilo doganale, è prevista “la destinazione particolare ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l’alimentazione umana”, regime sottoposto alle regole procedurali dettate dagli art. 291-300 del Reg. CEE 2454/93.
Anche ai casi suddetti, pertanto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, si applicheranno le stesse modalità operative già previste per l’olio di palma e comunicate a codeste Direzioni con nota prot. n.55867/RU.
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