L’Agenzia delle Dogane, con la circolare N. 14 /D del 22 settembre 2014 fornisce una serie di chiarimenti in merito ad alcune richieste pervenute in relazione alla tecnologia di accertamento da utilizzare per il controllo dell’agevolazione di cui al punto 11 della tabella A allegata al TUA nel caso di officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni mobili di produzione a servizio degli aeromobili in stazionamento presso gli aeroporti.
Al fine di alimentare i carichi dei velivoli durante la sosta, i predetti gruppi erogano energia elettrica a 400 Hz. Pertanto, i relativi misuratori operano ad unafrequenza otto volte superiore a quella ordinaria di rete.
Al riguardo, sono state segnalate difficoltà sia nel reperire sul mercato contatori a 400 Hz conformi alla direttiva MID sia nell’effettuare la verifica dei predetti contatori, non essendo a tal fine utilizzabili gli ordinari contatori campione operanti a 50 Hz.
Con riferimento a quanto sopra esposto, l’Agenzia osserva, preliminarmente, che l’agevolazione di cui al punto 11 della tabella A per il gasolio impiegato nella produzione è applicata esclusivamente sotto l’osservanza, da parte del soggetto beneficiario, delle norme prescritte dall’Amministrazione finanziaria, presso gli impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’accisa sull’energia elettrica.
Nel caso in esame, l’officina elettrica è costituita da tutti i gruppi di produzione operanti nel sito aeroportuale. L’accertamento della quantità di prodotto energetico addotto all’uso agevolato, è ottenuta, per ciascun gruppo, moltiplicando per 0,212 kg/kWh l’energia elettrica misurata da un contatore elettrico debitamente verificato dall’Amministrazione finanziaria.
Non essendo i contatori a 400 Hz in servizio muniti di certificazione MID, nelle more che siano forniti dai competenti organi metrici i chiarimenti relativamente al campo di applicazione della direttiva 2004/22/CE la quale, com’è noto, concerne esclusivamente i contatori di energia elettrica attiva destinati ad uso residenziale, commerciale ed industriale leggero, si ritiene che nulla osti all’impiego di tali contatori nell’accertamento di che trattasi a condizione che:
1) il titolare dell’officina elettrica fornisca l’attestazione (anche richiedendola al costruttore o al fornitore del contatore):
– che il software metrologicamente rilevante del misuratore (identificato con il relativo check-sum) è separato dal software di gestione ed è strutturalmente protetto contro qualsiasi alterazione;
– che il contatore è conforme alle specifiche di cui alla circolare 17/D del 23 maggio 2011;
– che il contatore abbia caratteristiche equivalenti a quelle della classe di rischioC di cui alla guida Welmec (European Cooperation in Legal Metrology) 7.2;
2) il contatore sia sottoposto a verifica della taratura, da parte di un soggetto allo scopo autorizzato dall’Agenzia delle dogane di cui alla circolare 7/D del 6 maggio 2013, secondo le procedure di cui al documento Accredia DT-01-DT rev.1 del 28 febbraio 2014. A tal riguardo, attese le sopra citate problematiche nel reperire un contatore campione adatto al caso di specie, l’Agenzia precisa che la verifica della taratura può essere effettuata, esclusivamente a carico fittizio, sia sull’impianto sia in laboratorio, o tramite appositi contatori campioni e carichi fittizi ovvero per mezzo di un dispositivo di prova dei relè, munito di sistema di integrazione dell’energia, che siano in grado di operare alla frequenza di 400 Hz.
I contatori di energia campione impiegati nelle prove devono essere dotati di certificato di taratura a 50 Hz (nelle more dell’entrata in attività di Centri di taratura Accredia con accreditamento comprendente le misure di energia alla frequenza di 400 Hz), conformemente alle indicazioni di cui al par.6.1 del predetto documento DT-01-DT rev.1. Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di contatori a 400 Hz, non sono effettuate le prove a carico reale del contatore di cui al par.6.3.3 del citato documento Accredia. Resta, invece, ferma l’effettuazione delle altre prove previste dal medesimo documento.