Digitalizzazione Accise: obbligo di trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati esercenti “Microbirrifici” – Estensione in ambiente di addestramento/validazione e in ambiente di esercizio delle relative funzionalità per la trasmissione attraverso il nuovo flusso ALCOMB.
Con la Nota n. 121555 del 4 novembre 2014, l’Agenzia delle Dogane fornisce ulteriori chiarimenti in merito ai contenuti della Determinazione Direttoriale 140839RU del 4 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche riguardanti i “Microbirrifici”. La Determinazione in questione è stata adottata in attuazione del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, che all’articolo 2, comma 11 e comma 12, disciplina che:
«… nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, l’accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori, direttamente dall’esercente l’impianto …» (nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del “Testo Unico sulle Accise”),
«Per le fabbriche di cui all’articolo 35, comma 3-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 …… l’assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane» (modifica dell’articolo 3, comma 4, del Decreto Ministero Finanze 27 marzo 2001 n. 153). La Determinazione Direttoriale 140839RU del 4 dicembre 2013 introduce in particolare la definizione di “Microbirrifici” (fabbriche di birra con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri) e le modalità di denuncia, l’assetto del deposito fiscale, i misuratori installati nei “Microbirrifici”, le modalità di determinazione della produzione, le modalità di accertamento, liquidazione e pagamento dell’imposta, gli adempimenti contabili da parte del depositario autorizzato, l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei micro birrifici a partire dal 1° gennaio 2015.
Per dare attuazione a quanto prescritto dalla suddetta Determinazione Direttoriale:
è stato predisposto il nuovo flusso ALCOMB per la trasmissione dei dati delle contabilità;
sono state aggiornate alcune funzionalità delle linee di lavoro di AIDA, “Accise – Anagrafica” e “Accise – Prodotti Alcolici”, affinché gli Uffici delle Dogane eseguano il censimento anagrafico dei “Microbirrifici” e dispongano degli strumenti necessari ai controlli del caso (consultazione della movimentazione dei prodotti, del riepilogo della movimentazione, del riepilogo dei tributi, dei ravvedimenti e dei file inviati, stampa del registro della produzione, eventuale esportazione dei dati consultati).
La struttura del nuovo flusso ALCOMB (tipi record, campi), le condizioni e i relativi controlli sono riportati nel manuale utente del Servizio telematico doganale in ambiente di addestramento.
La nota 121555 precisa che sono stati introdotti specifici controlli che riservano l’utilizzo del flusso ALCOMB ai soli depositari autorizzati censiti in anagrafica come “Microbirrifici” . Tutti gli altri depositari autorizzati nel settore dei prodotti alcolici continueranno ad utilizzare per l’invio telematico dei dati delle contabilità il flusso ALCODA, ivi compresi gli esercenti di “Microbirrifici” che, ai sensi dell’art.8 comma 2 della determinazione 140839RU del 4 dicembre 2013, non intendono avvalersi delle modalità di accertamento semplificate.
La nota rammenta altresì che, come menzionato da ultimo dalla circolare 5/D, prot. 46882 del 06.05.2014, “il depositario autorizzato invia, giornalmente, i dati di contabilità …” e che “nei giorni in cui non è effettuata produzione di birra, il depositario non effettua registrazioni, fatte salve quelle dell’eventuale avanzamento del contatore del mosto per il passaggio di acqua di lavaggio che non comporta, ovviamente, liquidazione dell’imposta”.
Gli Uffici delle Dogane censiscono in anagrafica i “Microbirrifici” che intendono avvalersi delle modalità semplificate di accertamento, accedendo alla linea di lavoro AIDA “Accise – Anagrafica”, inserendo, per i depositari autorizzati con attività principale “produzione”:
– tipo impianto principale “micro birrificio”,
– valore della produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri,
– tipo di misuratore installato per la determinazione della produzione e, nel caso di impiego del misuratore della fonte energetica primaria, il tipo di fonte utilizzato.
Le nuove funzionalità, sono operative in ambiente di addestramento/validazione dal 4 novembre 2014.
Gli elementi tecnici di riferimento necessari alle attività in ambiente di addestramento/validazione (tabelle di riferimento, profilo e registro standard cartaceo) sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione “Accise”. Inoltre, nella sezione “Assistenza online” sono illustrate le operazioni da effettuare per predisporre e trasmettere il file con i dati delle contabilità.
Operatori ed Uffici a condurre le rispettive fasi di sperimentazione/validazione in ambiente di addestramento e di validazione eseguendo tutte le verifiche necessarie per dar corso all’estensione in esercizio entro l’8 gennaio 2015.
Allegati: Agenzia Dogane – Note – 121555 – 4112014