Regolamento di esecuzione UE n.174/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modifiche agli allegati 30 bis, 37 e 38 del Reg. CEE n.2454/93 che fissa talune disposizioni di applicazione del Reg. CEE n.2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario: con la nota Prot. 120751 R.U del 18/11/2014, l’Agenzia delle Dogane informa che nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 febbraio 2014 è stato pubblicato il Reg. UE n.174 del 25/02/2014, in vigore il 01.12.2014, che apporta alcune modifiche agli allegati 30 bis, 37 e 38 del Reg. CEE n.2454/93 (DAC).
Il regolamento si compone di due articoli, di cui il secondo fissa la data di applicazione del regolamento e di tre allegati.
Con il primo articolo vengono introdotte due ulteriori ipotesi all’elenco previsto dall’art. 4 terdecies paragrafo 3) delle DAC, al ricorrere delle quali un operatore economico non stabilito nel territorio doganale dell’Unione europea deve essere registrato ai fini EORI.
In particolare, tale articolo introduce l’obbligo per i vettori navali e aerei di essere registrati ai fini EORI, nel caso in cui essi figurano come trasportatori in una dichiarazione sommaria di entrata, nell’ottica di rendere più efficace l’analisi dei rischi, attraverso la loro identificazione con il predetto codice.
Tuttavia, la registrazione del vettore non è richiesta se l’operatore dispone e quindi è identificabile attraverso il numero unico ad esso attribuito nel Paese terzo nell’ambito di un programma di partenariato commerciale riconosciuto dall’Unione.
La registrazione sarà, inoltre, necessaria nel caso in cui i vettori intendano ricevere dall’autorità doganale le notifiche, previste dall’art. 183 par. 6 e 8 delle DAC, concernenti la registrazione della dichiarazione sommaria presentata da altri soggetti e dall’art. 184 quinquies par. 2) nei casi di comunicazione di divieto del carico delle merci.
Con l’allegato I vengono modificate le note esplicative dei dati dell’allegato 30 bis delle DAC con riferimento ai soggetti che figurano come speditori, destinatari o vettori nelle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita.
Come è noto, con il Reg. UE n.58 del 23.01.2013, sono state introdotte nella regolamentazione comunitaria specifiche misure atte ad identificare nella dichiarazione sommaria di entrata gli speditori di Paesi terzi aderenti ad un programma di partenariato riconosciuto dall’Unione europea, al fine di riconoscere loro i benefici riservati agli operatori AEO.
Con il regolamento in commento, tali misure di identificazione vengono estese anche ad altri soggetti che intervengono nella supply chain e che sono stabiliti in quei Paesi con i quali l’Unione europea ha concluso accordi di mutuo riconoscimento.
Pertanto, al fine di consentire alle autorità doganali dell’Unione di poter riconoscere i benefici previsti da tali accordi anche ai vettori ed ai destinatari, quest’ultimi saranno identificati nelle dichiarazioni presentate ai fini sicurezza attraverso un numero costituito dal codice ISO alfa 2 del Paese terzo seguito dal numero unico di identificazione attribuito all’operatore e comunicato da tale Paese all’Unione europea.
Viene, inoltre, stabilito il principio che l’operatore economico che comunica tale numero di identificazione, non deve più fornire anche il suo nome e indirizzo, in quanto informazioni rilevabili dai dati presenti a sistema.
Tale regola vale anche in caso di indicazione nelle dichiarazioni sommarie del codice EORI. In tale senso sono state modificate le note esplicative dell’allegato 30 bis.
A seguito delle nuove disposizioni che consentono di identificare nelle dichiarazioni sommarie gli operatori dei Paesi terzi riconosciuti affidabili, l’utilizzo del codice Taric “Y031” per identificare le spedizioni che provengono o sono destinate ad operatori AEO di Paesi terzi, deve considerarsi superato.
Gli allegati II e III del presente regolamento apportano le conseguenti modifiche alle disposizioni degli allegati 37 e 38 delle DAC, relativamente ai dati del destinatario per consentire di indicare nella dichiarazione doganale che include anche i dati sicurezza il numero unico di identificazione attribuito nel Paese terzo.