Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea) – Legge europea 2013-bis.: con comunicato del 24.11.2014 l’Agenzia delle Dogane informa che dal 25.11.2014 entra in vigore la legge 30.10.2014 n. 161 (legge europea 2013 – bis) – pubblicata sulla G.U. n. 261 del 10.11.2014, supplemento ordinario n. 83 il cui art.10 ha dettato disposizioni in materia di “riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono Risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio” intervenendo su alcune disposizioni della Legge 24 dicembre 2012 n 228 (legge finanziaria 2013) e sull’art.68 del D.lgs.31 dicembre 1992,n.546.

In particolare, il primo comma del citato art.10 interviene sulle disposizioni dell’articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 2281 prevedendo che le stesse “non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, ne’ all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione”.

La modifica normativa, dettata dall’esigenza di garantire alla riscossione delle risorse proprie tradizionali i requisiti di celerità e tempestività richiesti dalla normativa dell’Unione, comporta che a decorrere dal 25 novembrel’Agente della Riscossione, a fronte di iscrizioni relative a risorse proprie tradizionali e dell’IVA all’importazione, indipendentemente dall’ammontare della somma iscritta a ruolo, debba attivare le attività esecutive e cautelari consentite senza attendere il decorso dei 120 giorni previsti dal citato comma 544.

Il secondo comma dell’art. 10 interviene, invece, sull’art. 68 del Dlgs 546/92, integrandolo con un comma 3-bis, il quale dispone che “Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell’Unione europea in materia».

La finalità della norma è in sostanza quella di confermare che l’assolvimento dei diritti doganali (dazi e IVA all’importazione) è sottratto all’ambito di applicazione dell’art. 68, comma 2, dello stesso D.Lgs 546 cosi come chiarito dalla Commissione europea che – con riferimento, appunto, alla materia doganale – ne ha affermato l’incompatibilità con la pertinente normativa europea (artt. 7, 199 e 244 del Reg. Cee n. 2913/92, articolo 17, paragrafo 1, del Reg. Cee n.1150/2000 ), nella misura in cui prevede la provvisoria esecutività delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie.

Il successivo comma 3 dispone invece le seguenti modifiche al più volte citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

a) l’inserimento dopo il comma 529 di un comma 529 bis il quale esclude l’applicabilità dei commi 527, 528 e 5292 “ai crediti iscritti a ruolo costituiti da risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione»;

A seguito della suindicata novella legislativa i crediti dello Stato per risorse proprie tradizionali e IVA all’importazione, sia inferiori che superiori a 2.000 euro, iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31.12.1999 non possono essere “automaticamente annullati” ma restano in carico all’Agente della Riscossione e per essi restano valide le disposizioni previste dagli articoli 19 e 20 del D.Lgs 112/1999.

Allegati: Agenzia Dogane – Comunicazioni – 30102014