Regime della trasformazione sotto controllo doganale – Trasformazione di filati di filamenti sintetici – Esame delle condizioni economiche da parte del Comitato Codice Doganale – sez. procedure speciali ai sensi dell’art.552 par.2 del Reg.to CEE 2454/93 – Parere favorevole: con nota Prot. 137332 del 3 dicembre 2014, l’Agenzia delle Dogane fa presente che nel corso della 39a riunione del Comitato Codice Doganale sezione procedure speciali, tenutasi a Bruxelles il 30 ottobre 2014, è stata presentata dalla delegazione slovena per essere sottoposta ad esame delle condizioni economiche, ai sensi dell’art.552 par.2 del Reg.to CEE 2454/93, un istanza di trasformazione sotto controllo doganale di filati di filamenti sintetici (CNC 5402 2000) provenienti dalla Cina per la produzione di filati di filamenti sintetici per cucire (CNC 5401 1090).
Il Comitato del Codice Doganale ha espresso avviso favorevole circa l’accoglibilità dell’istanza sopra citata, in quanto per la fattispecie in oggetto sono state ritenute soddisfatte le condizioni economiche.
Si ricorda che, ai sensi della richiamata normativa comunitaria, le conclusioni del Comitato vengono prese in considerazione non soltanto dall’Autorità (slovena) interessata, ma anche da qualsiasi altra Autorità doganale che si occupa di autorizzazioni e richieste simili.
Pertanto, ove eventuali analoghe istanze – concernenti merci di importazione, attività di trasformazione e prodotti trasformati della stessa tipologia – siano presentate all’Autorità doganale italiana, le condizioni economiche dovranno intendersi del pari soddisfatte, secondo le modalità previste nel parere del Comitato Codice Doganale, che possono così essere sintetizzate:
– l’autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale dovrà essere rilasciata per un periodo di validità di anni 2;
– il quantitativo massimo da autorizzare deve essere uguale a quello indicato nel documento comunitario allegato: 100% filato di poliestere 29/2 – 170 Tn per anno filati di poliestere ad alta tenacità – 400 Tn per anno
– l’autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale potrà essere rilasciata solo per materie prime aventi le stesse caratteristiche tecniche indicate nel documento comunitario allegato e per produrre gli stessi prodotti compensatori;
– il rinnovo dell’autorizzazione è possibile solo dopo aver effettuato un nuovo esame delle condizioni economiche in sede comunitaria.
Inoltre, in deroga a quanto previsto dalla seconda parte del punto C2) della Circolare n.30/D del 28 giugno 2001, le dogane territorialmente competenti in relazione al luogo in cui saranno effettuate le operazioni di trasformazione, o la prima di tali operazioni (in caso di trasformazioni successive), saranno competenti al rilascio della relativa autorizzazione, secondo la procedura normale (per iscritto) con utilizzo del relativo modello (allegato 67), in maniera conforme alle indicazioni del Comitato (limiti quantitativi e temporali).
Inoltre per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa (art.522 DAC), delle autorizzazioni rilasciate sarà data sollecita comunicazione alla scrivente, utilizzando per l’invio dei dati ivi previsti l’apposito formulario riprodotto in appendice all’allegato 70 del citato regolamento.