Misure restrittive nei confronti della Russia e della Crimea in considerazione delle azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina. Istruzioni operative e chiarimenti agli operatori: nel far seguito alla nota prot. n. 128188 del 12 novembre u.s., con la quale erano state diramate istruzioni e chiarimenti riguardanti le misure restrittive decise dalla UE a seguito dei noti fatti relativi all’Ucraina, l’Agenzia delle Dogane, con la nota Prot. 140398/RU del 16 dicembre 2014 informa che con il Reg. (UE) n. 1290/2014 del Consiglio del 4.12.2014 sono state apportate significative modifiche, in vigore dal 6.12.2014, al Reg. (UE) n. 833/2014 del 31.7.2014, già variato con Reg. (UE) n. 960/2014 dell’8.9.2014. Tali modifiche, in particolare, hanno fornito chiarimenti riguardo taluni aspetti delle misure sanzionatorie che sono risultate di incerta applicazione e per le quali l’Agenzia delle Dogane, unitamente al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e con il decisivo supporto del Ministero degli Affari Esteri (MAE), aveva promosso la modifica, sia ai fini della corretta ed efficiente applicazione delle misure che per scongiurare ulteriori effetti dannosi al settore esportativo dell’Unione, oltre quelli propri delle sanzioni, non voluti dal legislatore UE. Nel transitorio ed agli stessi fini era stata diramata un’interpretazione congiunta tra l’Agenzia ed il MISE.
Le modifiche alla normativa in argomento possono essere riassunte come segue, limitandosi a quelle di natura sostanziale e riguardanti esclusivamente le misure connesse con la movimentazione transfrontaliera delle merci (entrata, uscita, transito rispetto al territorio doganale UE) e di eventuali servizi associati. La nota dell’Agenzia delle Dogane non tratta, pertanto, le misure di natura finanziaria non strettamente connesse con le suddette movimentazioni dei beni per le quali si rimanda alle eventuali istruzioni delle Autorità Nazionali competenti per ciascun settore individuabili, unitamente all’insieme della normativa aggiornata, sul sito del Ministero degli Affari Esteri.
Nel dettaglio le precisazioni fornite dall’Agenzia sono le seguenti:
1) Le deroghe ai divieti, previste agli articoli 2, comma 2 – 2 bis, comma 3 – 3, comma 5 – 4, comma 2 – si riferiscono all’esecuzione di contratti conclusi anteriormente al 1° agosto 2014 (o al 12 settembre 2014, a seconda dei casi) o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti e non più a “contratti o accordi conclusi anteriormente…..”.
2) Per i soli beni destinati al settore petrolifero russo, di cui all’allegato II del Reg. (UE) n. 833/14 è stata introdotta una deroga, indipendente dalla data di sottoscrizione del contratto, ai divieti o alla procedura autorizzativa preliminare nei casi di emergenze documentate per le quali tali beni si rendano indispensabili (art. 3, comma 5, ultimo periodo per i beni e art. 4, comma 3, ultimo periodo per assistenza tecnica, servizi di intermediazione, manutenzione, ecc. oltre ai finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ai beni in argomento).
3) Ai fini delle restrizioni riguardanti il settore petrolifero russo (artt. 3, 3 bis e 4), la destinazione geografica finale dei beni soggetti a restrizioni è stata dettagliata da “Russia” a Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.
4) Sono stati esposti in maggiore dettaglio i 3 settori del sistema petrolifero russo colpiti dalle sanzioni (art. 3, comma 3 – art. 3bis, comma 1), in particolare specificando la profondità oltre la quale si definiscono “acque profonde” – 150 metri (nell’interpretazione congiunta Agenzia-MISE si era provvisoriamente indicata la profondità limite di 450 metri, usualmente utilizzata dalle maggiori compagnie petrolifere europee), la latitudine oltre la quale scattano le sanzioni per le attività “nell’ Artico” (mare aperto a nord del circolo polare artico) e cosa si intende per “progetti relativi allo scisto bituminoso in Russia” (progetti che hanno il potenziale di produrre petrolio da risorse situate in formazioni di scisto mediante fratturazione idraulica; non si applica alla prospezione e alla produzione attraverso formazioni di scisto allo scopo di individuare giacimenti non di scisto o estrarne petrolio).
5) Nell’allegato II, la misura di assoggettamento all’autorizzazione preventiva del MISE (e conseguente possibile divieto di esportazione), per quanto riguarda le merci (pompe) classificabili ai codici di sottovoce 841350 e 841360, è stata ora ridotta, dalla totalità delle stesse, alle sole pompe volumetriche per liquidi a motore, rispettivamente alternative e rotative, sempre classificabili nei suddetti codici classifica, con le seguenti caratteristiche: aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all’uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio.
6) A seguito di quanto richiesto dall’Agenzia, con il supporto del MISE e del MAE, sono state esplicitate le caratteristiche intrinseche delle parti di macchine comprese fra quelle classificabili nei codici di Nomenclatura Combinata 8431 39 00 e 8431 43 00 e nella sottovoce 8431 49, effettivamente soggette alle misure. A seguito di tale precisazione ed in conformità con quanto avviene per tutte le altre misure dello stesso tipo riportate nella TARIC UE, dal 6.12.2014 l’indicazione del codice Y939 (prodotti non soggetti alle disposizioni del Reg. (UE) n. 833/2014, art. 3, All. II) nel riquadro 44 del DAU (dichiarazione doganale) equivale alla dichiarazione, da parte dell’esportatore e sotto la propria responsabilità che le merci presentate in dogana per l’esportazione non hanno le caratteristiche sotto riportate ed indicate nell’allegato II:
- ex 8431 39 00 – Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428
- ex 8431 43 00 – Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49
- ex 8431 39 00 – Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426, 8429 e 8430
Quanto sopra si applica, ovviamente, anche agli ulteriori sottoinsiemi inseriti nell’allegato II per effetto dell’introduzione della limitazione riportata al precedente punto 5, e cioè:
- ex 8431 50 – Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all’uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio.
- ex 8431 60 – Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all’uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio.
Ovviamente, laddove le merci classificabili nei 5 codici sopra elencati possiedano le caratteristiche indicate a destra di ciascun codice, l’esportatore è tenuto a richiedere l’autorizzazione preventiva al MISE precedentemente alla presentazione della merce e della relativa dichiarazione di esportazione alla dogana, pena l’applicazione delle sanzioni previste per tale inadempimento.
La nota dell’Agenzia evidenzia, da ultimo, che con il Reg. (UE) n. 1270/2014 del 28.11.2014, in vigore dal 29.11.2014, sono stati inseriti nuovi soggetti/entità nell’allegato I del Reg. (UE) n. 269/2014. Tali soggetti/entità si vanno pertanto ad aggiungere a quelli per i quali già erano in vigore le misure esclusivamente soggettive ampiamente trattate nella precedente nota dell’Agenzia.