Con Circolare N. 3/D del 15 febbraio 2010, l’Agenzia delle Dogane introduce alcuni chiarimenti operativi relativi alla determinazione direttoriale 23 dicembre 2009, n. 176043, che detta la nuova disciplina per l’accertamento e la contabilizzazione dell’accisa sulla birra negli impianti di produzione ad elevata automazione, se dotati di sistemi che assicurano, per ogni lotto di produzione, la rilevazione continua e in automatico di taluni dati. Tale determinazione, pubblicata il 24 dicembre 2009 sul sito internet dell’Agenzia, è stata adottata in relazione all’evoluzione tecnologica dei processi produttivi e della strumentazione utilizzata per la misurazione dei prodotti, come previsto dall’articolo 26, comma 3, del d.m. 27 marzo 2001, n. 153.
L’articolo 1 stabilisce le caratteristiche degli impianti cosiddetti “ad elevata automazione”, per i quali è possibile l’accesso alle nuove modalità di accertamento e contabilizzazione.
A tal proposito, la nuova circolare evidenzia che la rilevazione dei dati indicati nell’articolo 1 dovrà essere continua ed automatica, cioè effettuata dal sistema automatico di gestione degli impianti, senza alcun intervento umano e interruzioni, ad intervalli o ad eventi di processo prefissati, e conservati, distintamente per lotto di produzione, nello stesso sistema.
Ai fini della determinazione in oggetto, i lotti di produzione e i relativi dati di processo, di cui all’articolo 1, sono individuati con apposito Disciplinare di produzione redatto dall’esercente dell’impianto in contraddittorio con l’Ufficio delle Dogane competente, prima del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 4. Tale Disciplinare andrà tenuto costantemente aggiornato in relazione alle eventuali variazioni del ciclo produttivo.
Per ciascuno dei volumi di birra relativi ai lotti di prodotto avviato al condizionamento, indicati alle lettere b) e d) dell’articolo 1, andrà rilevato, tramite apposito campionamento, il grado saccarometrico, il quale andrà posto in corrispondenza, registrato e conservato con gli altri dati rilevati in automatico.
L’articolo 2, comma 1, definisce la disciplina di applicazione delle nuove modalità di accertamento e contabilizzazione, prevedendo l’esonero, per il depositario autorizzato, da alcuni degli obblighi relativi all’assetto del deposito, alla tenuta delle contabilità ed alle comunicazioni previsti dal DM 153/01.
Per quanto riguarda in particolare le fasi intermedie della lavorazione, l’Agenzia evidenzia che il depositario è esonerato dall’effettuare l’inventario fisico annuale dei semilavorati, mentre continua ad applicarsi, al fine di consentire il calcolo della resa dell’impianto per finalità di controllo, la rilevazione dei semilavorati in occasione dell’esecuzione degli inventari periodici da parte del competente Ufficio delle Dogane, che saranno eseguiti, come previsto dal successivo comma 2, con cadenza annuale.
A proposito dell’articolo 3 (che disciplina le modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione) si rammenta invece che, in caso di presentazione di istanza irregolare o incompleta di tutti gli elementi necessari, l’Ufficio delle Dogane ne darà immediata comunicazione all’operatore richiedente ai sensi dell’art. 3, comma 4, del Regolamento 18 dicembre 2007 (per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle Dogane).
Nel fra presente che gli adempimenti previsti ai fini dell’applicazione delle modalità di accertamento e contabilizzazione per gli impianti ad elevata automazione, individuati dalla determinazione in esame, sono distinti dagli obblighi inerenti la presentazione in forma telematica dei dati relativi alle contabilità, anche se hanno ovviamente riflesso su di essa, l’Agenzia delle Dogane precisa che è facoltà dell’operatore stabilire le modalità di interfacciamento tra i dati conservati nel sistema automatico di gestione degli impianti e quelli da trasmettere ai servizi telematici dell’Agenzia, ivi compresa la digitazione manuale di questi ultimi. In ogni caso, l’istanza stessa conterrà l’impegno dell’operatore a conservare in sequenza storica i dati registrati nel sistema automatico di gestione degli impianti e renderli disponibili per i controlli per un periodo di cinque anni, come previsto dal comma 4 dell’articolo 3.
A proposito dell’articolo 4, che stabilisce i tempi di conclusione del procedimento, si raccomanda la necessità di segnalare tempestivamente qualsiasi difficoltà relativa al numero delle istanze pervenute, onde consentire alle competenti strutture centrali di eventualmente rideterminare, per la fase di prima applicazione della determinazione, i termini di conclusione del procedimento, come stabilito al successivo articolo 6.
Ai sensi del successivo articolo 5 l’Ufficio deve procedere alla revoca dell’autorizzazione al venir meno anche di una sola delle condizioni essenziali che ne hanno determinato il rilascio. A tal fine, l’esercente dell’impianto dovrà dare immediata comunicazione al competente Ufficio delle dogane di ogni fermata dell’impianto per rotture, guasti o manutenzioni. Le produzioni o i condizionamenti eventualmente non assistiti dal sistema automatico di gestione dell’impianto dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente Ufficio delle Dogane, che concorderà, in contraddittorio con l’esercente dell’impianto, le forme e le modalità di registrazione alternativa dei dati essenziali fino al completo ripristino del sistema.
L’articolo 6, infine, prevede che in caso di esito negativo dell’istanza di autorizzazione o di revoca dell’autorizzazione stessa permangono gli obblighi di cui al DM 153/01. Stessi dicasi, ovviamente, per i depositari che non presentano istanza ai sensi dell’art. 3 della Determinazione in oggetto.
Allegati: Agenzia Dogane – Crcolari – 3D – 1502010