bonificoCon Nota 9164 del 23 gennaio 2015, l’Agenzia delle Dogane sta  predisponendo il provvedimento per l’utilizzo della modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.

Al riguardo si rappresenta che, a partire dal 60° giorno successivo alla pubblicazione del citato provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, verrà meno la deroga concessa a questa Agenzia dalla Banca d’Italia riguardo all’applicazione di quanto disposto dall’articolo 47 del D.M. del 29.05.2007 (Approvazione delle istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato) che ha permesso finora ai contabili doganali di accettare il pagamento dei diritti in questione attraverso l’utilizzo degli assegni circolari, secondo quanto previsto dall’articolo 77 del D.P.R. n. 43/1973

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