Con la circolare n. 5/E del 17 febbraio 2010, l’Agenzia delle Entrate comunica nessuna sanzione sarà applicata dall’Amministrazione finanziaria per le eventuali violazioni commesse nella compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 (obblighi mensili) e al primo trimestre 2010 (obblighi trimestrali), a patto che siano sanate trasmettendo, entro il prossimo 20 luglio, elenchi integrativi elaborati secondo i criteri fissati dalla normativa in materia in corso di emanazione.
La conclusione dell’Agenzia delle Entrate, adottata per venire incontro alle esigenze degli operatori economici, viene fondata su una norma contenuta nella legge 212/2000, meglio nota come “Statuto del contribuente” (e percisamente, l’articolo 10, comma 3): “le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza…”.
In attesa che venga pubblicata la normativa nazionale di recepimento delle modifiche apportate alla direttiva comunitaria 2006/112/CE, infatti, gli operatori potrebbero incorrere in errori nella compilazione degli elenchi, “toccati” da alcune importanti novità.
Si ricorda che le direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, intervenute sulla 2006/112/CE (sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto), hanno introdotto significative modifiche in materia di Iva, entrate in vigore il 1° gennaio scorso. In particolare, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, le nuove norme estendono l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat anche alle prestazioni di servizio per le quali il committente è debitore dell’imposta, prevedono la possibilità di rendere obbligatoria la presentazione telematica degli elenchi a decorrere dal 2010, stabiliscono che la periodicità è in linea generale mensile, ma, a determinate condizioni, i singoli Stati la possono rendere trimestrale.
Allegati: Agenzia Entrate – 2009 – Circolari – 5E – 17022010