Con la determinazione Prot. 9963/RU del 4 febbraio 2015, l’Agenzia delle Dogane Articolo stabilisce che le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli uffici delle dogane riportate nell’elenco di cui all’allegato 1. Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di legname indicati negli allegati al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, possono invece essere effettuate, oltre che presso gli uffici delle dogane riportati nell’elenco allegato 1, presso gli uffici delle dogane indicati nell’elenco allegato 2.
I controlli doganali degli esemplari di cui al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni sono effettuati secondo le procedure previste dal Decreto 8 luglio 2005, n. 176. La Sezione Operativa Territoriale di Olbia è abilitata ad effettuare le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea, e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni.
L’elenco degli uffici doganali abilitati ai sensi dell’art. 12, par. 1 del Reg. (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni nonché quello degli uffici doganali abilitati esclusivamente al controllo degli esemplari di legname individuati negli allegati dello stesso Regolamento comunitario, entrambi allegati al provvedimento in comento, sostituiscono quelli annessi alla determinazione direttoriale n. 91519/RU del 30 luglio 2013.