Con la nota prot.16407/R.U. del 9 febbraio 2015, l’Agenzia delle Dogane, a fronte delle difformità applicative dell’articolo 303 TULD rilevate presso i vari uffici doganali, fornisce delle indicazioni per orientarne l’uniforme applicazione sul territorio, in particolare rispondendo alla questione se, nel caso di dichiarazioni contenenti più “singoli”, l’applicazione delle sanzioni previste dalla norma debba riferirsi a ciascuna dichiarazione, complessivamente considerata, ovvero a ciascun “singolo” in essa contenuto.
L’interpretazione dell’Agenzia è che il testo attualmente vigente dell’art. 303 T.U.L.D. (scaturito dalla novella operata dal D.L. 16/2012, conv. in L. 44/2012), ha previsto, in deroga a quanto disposto dallo Statuto del Contribuente, l’applicazione di sanzioni anche per violazioni di carattere puramente formale. Il legislatore infatti, con la modifica in questione, ha voluto responsabilizzazione maggiormente gli operatori nel redigere le dichiarazioni doganali. La conseguenza è che ciascun elemento dichiarato in bolletta deve essere oggetto di particolare cura e la sanzione deve applicarsi in relazione ad ogni singola violazione, senza alcuna possibilità di effettuare compensazioni tra più diversi errori all’interno della singola dichiarazione.
L’Agenzia precisa che nel caso in cui con un’unica azione (sottoscrizione della dichiarazione doganale) vengano violate una o più norme tributarie, di carattere formale o sostanziale, a causa della presenza di più “singoli” all’interno di una dichiarazione, sarà possibile applicare esclusivamente la sanzione per la violazione più grave, contenuta in un “singolo”, aumentata da un quarto al doppio (concorso formale, ex art. 12, 1° co. D. Lgs. 472/97). In ogni caso, comunque, dovrà tenersi conto di quanto previsto dall’art. 12, co. 4, 472/97.
La somma risultante dall’applicazione delle norme più favorevoli in tema di concorso, poi, potrà essere oggetto di ulteriore riduzione in caso di definizione agevolata ex art. 17, co. 2, 472/97.
Con successiva nota prot. 23061/R.U. del 20 febbraio 2015 l’Agenzia inoltre precisa, ad integrazione della nota prot.16407/R.U. del 9 febbraio 2015, che a seguito di quanto disposto dell’art. 20, comma 4, della L. 449/97 gli operatori, possono, di propria iniziativa, chiedere la revisione dell’accertamento di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo n. 374/1990, beneficiando della non applicazione delle sanzioni amministrative. Qualora la revisione dell’accertamento venga richiesta entro 90 giorni dalla data in cui l’accertamento è divenuto definitivo non si applicheranno, come previsto dalla norma, anche gli “interessi” di cui all’art. 86 del DPR 43/1973 che, diversamente, troveranno applicazione qualora la richiesta sia stata presentata oltre il suddetto termine.
La Nota Agenzia Dogane 16407 è disponibile al seguente link
La Nota Agenzia Dogane 23061 è disponibile al seguente link