Come noto, dal 1° gennaio 2014 è stato innovato l’impianto normativo che disciplina l’intervento delle Autorità doganali dell’Unione Europea in caso di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale. In tale data, infatti, sono entrati in vigore il Reg. (UE) n. 608/2013, c.d. “Regolamento di base”, ed il Reg. (UE) n. 1352/2013 che ne costituisce il “Regolamento di applicazione”. Le principali novità introdotte sono state illustrate nella Circolare 24/D del 30 dicembre 2013, reperibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane nella sezione dedicata alla Lotta alla Contraffazione.
Con la nota prot. 23166/R.U del 3 marzo 2015, l’Agenzia ora precisa che, atteso che ai sensi del comma 1. dell’art. 11 del citato Reg (UE) 608/2013, in caso di accoglimento della domanda, il periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire non deve protrarsi per oltre un anno dal giorno successivo alla data di adozione, la validità delle domande di tutela accolte nel 2014 scade nell’anno in corso e, pertanto, occorrerà richiedere la relativa proroga al fine di rinnovare detto periodo. Con riferimento alle domande di proroga, viene richiamata l’attenzione su quanto previsto dall’art. 12 comma 2 del Regolamento di base (Reg. (UE) n. 608/2013), ossia: se la richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire è presentata al servizio doganale competente meno di 30 giorni lavorativi prima della scadenza del periodo da prorogare, questo può rifiutare tale richiesta.
Inoltre, con nota prot. n 79094/RU del 4 agosto 2014, sono state diramate le opportune istruzioni operative per la presentazione telematica delle domande di intervento all’Autorità doganale italiana, in quanto dal 1° luglio è obbligatoria la trasmissione delle stesse mediante il servizio Istanze on line del sistema FALSTAFF.
Tutto ciò premesso, con la nota in oggetto si forniscono alcuni chiarimenti per agevolare l’utenza nella presentazione delle domande di proroga in argomento, ai sensi del citato art.12 della richiamata normativa comunitaria.
In particolare viene precisato quanto segue:
1) per richiedere la proroga delle domande di intervento, presentate in modalità cartacea, ovvero prima del 1° luglio 2014 od a seguito di procedura ex-officio (ai sensi dell’ art.18 Reg. UE 608/2013), occorre compilare l’allegato 2 del Regolamento (UE)1352/2013 ed inviarlo a mezzo posta al seguente indirizzo: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio AEO, altre semplificazioni e rapporto con l’utenza Via Mario Carucci, 71- 00143 ROMA
L’Agenzia raccomanda gli interessati ad adottare particolare attenzione nella compilazione dei campi obbligatori del formulario relativo alla proroga, in quanto tali informazioni sono indispensabili per il rilascio del provvedimento, nonché ai fini della tutela doganale.
In caso di necessità o di informazioni circa la presentazione delle domande di proroga si può contattare il citato l’Ufficio all’e-mail: dogane.legislazionedogane.semplificazioni@agenziadogane.it oppure telefonicamente al numero : 06.5024.6092 – 6401 – 3209.
2) per richiedere la proroga delle domande di intervento presentate in modalità telematica dopo il 1° luglio 2014, occorre utilizzare l’apposita funzionalità presente nel servizio Istanze on line del sistema FALSTAFF, secondo le istruzioni che verranno emanate, con apposita comunicazione agli operatori economici, dalla Direzione centrale tecnologie per l’innovazione, e consultabili accedendo alla sezione “Assistenza on line” del sito internet dell’Agenzia, dove sono, peraltro, indicate le modalità per fruire del servizio di help desk.
Per chiarimenti su ulteriori aspetti informatici, è possibile contattare l’Ufficio gestione e monitoraggio, all’e-mail : dogane.tecnologie.gestione@agenziadogane.it od al numero: 06.5024.6085
La nota dell’Agenzia è disponibile al seguente link