Nel far seguito alla nota n. 63077/RU del 16 giugno 2014, con cui erano state impartite le istruzioni per l’attivazione in via sperimentale dello sdoganamento in mare, integrate a seguito dei primi risultati della sperimentazione operativa in corso, l’Agenzia delle Dogane, con la nota prot. 46462 dell’8 maggio 2015 fornisce alcune intregrazioni al fine di semplificare la documentazione richiesta per autorizzare lo sdoganamento in mare a navi che effettuano viaggi brevi o che provengono da un porto italiano ed estendere, a determinate condizioni, lo sdoganamento in mare al traffico Ro.Ro (Roll-on/Roll-off). Inoltre la nuova nota aggiorna lo schema standard di disciplinare di servizio per pervenire ad una più uniforme applicazione delle procedure a livello locale. La nota in oggetto sostituisce pertanto integralmente la precedente nota 63077/RU del 16 giugno 2014.
Si ricorda che la procedura di sdoganamento in mare (o pre-clearing) rientra nell’ambito delle iniziative strategiche intraprese dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il rilancio della competitività del sistema portuale nazionale. Tale procedura in sostanza, consente la presentazione anticipata delle dichiarazioni doganali di esito rispetto all’arrivo della nave. Alla luce delle semplificazioni introdotte con lo Sportello Unico Doganale, riguardanti la presentazione della dichiarazione prima del rilascio delle certificazioni/nulla-osta di competenza di altre Amministrazioni, e considerata la possibilità di avvalersi del sistema di monitoraggio del traffico navale attuato dalle Capitanerie di Porto ai sensi del D. Lgs. 196/2005 (Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale), la procedura in questione è stata ora rivista per consentire la presentazione/accettazione della dichiarazione doganale con maggiore anticipo ed estenderla anche alle merci che richiedono certificazioni di competenza di Amministrazioni per le quali è attiva l’interoperabilità nell’ambito dello Sportello Unico Doganale (il pre-clearing infatti in linea di principio non è applicabile alle merci per le quali è richiesta la presentazione, ai fini dell’accettazione delle dichiarazioni, della documentazione – quali certificazioni/nulla-osta – attestante l’esecuzione dei controlli di competenza di altre Amministrazioni che intervengono nel processo di sdoganamento). Per le relative istruzioni si rimanda al testo della nota in commento.
La Nota dell’ Agenzia Dogane è disponibile al seguente link