Con risoluzione n. 46/E dell’8 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate ribalta quanto affermato nella risoluzione 12 novembre 2008, n. 431, relativa al corretto trattamento tributario da applicare, ai fini IVA, alla cessione di strumenti adoperati in odontoiatria per il confezionamento di protesi e, in particolare, ad un “pacchetto completo di soluzioni integrate con una “chirurgia implantare predicibile” contenente: a) dime chirurgiche; b) guide per la fresatura dei prodotti e controllo della profondità (cd. guide stereolitografiche); c) software per l’utilizzo delle suddette dime per l’inserimento dell’impianto e per il controllo della profondità (cd. software per la scansione della dentatura)”, si è ritenuta applicabile l’aliquota IVA ridotta del 4 per cento.
Tale soluzione si basava sul parere reso dall’Agenzia delle Dogane, ed ivi riportato, che classificava, sul piano merceologico tali prodotti alla voce doganale NC 9018 4990, alla luce delle Regole Generali Interpretative della Nomenclatura Combinata nn. 1 e 6, del testo delle voci 9018, 9018 49, 9018.4990 e di quanto indicato dalle Note Esplicative del Sistema Armonizzato, voce 9018, II, 2° paragrafo, in base ai quali: “Sono ugualmente compresi in questa voce gli utensili e strumenti dei tipi usati nei gabinetti di protesi dentaria dall’odontoiatra stesso o dall’odontotecnico, come: coltelli, spatole e altri utensili per modellare, pinze diverse (per collocare ganci, per corone, per tagliare perni, ecc.), seghe, forbici, mazzette, lime, bulini, raschiatori, pulitori, forme in metallo che servono a modellare, per martellatura, le corone dentarie metalliche, ecc., fatta eccezione, tuttavia, per gli utensili e altri articoli di impiego generale (forni, forme, utensili per saldature, conchiglie per fusioni, ecc.) che seguono il loro regime proprio. Sono ugualmente qui classificate le macchine per modellare, per lavorare i denti, così come le macchine per riparare le protesi dentarie”.
Sempre secondo l’Agenzia delle dogane, la voce doganale NC 9018 4990 corrispondeva “alla voce 9017 380 della Tariffa doganale in vigore al 31.12.1987, posizione riconducibile al punto 30” per le “dime chirurgiche” e le “guide stereolitografiche e al punto 33” per il “software per la scansione della dentatura della Tabella A parte II°, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972”.
A seguito di ulteriori approfondimenti, si è osservato che il punto 30) della Tabella A, parte II, allegata al citato d.P.R. n. 633 del 1972, nel prevedere l’aliquota IVA del 4 per cento, per le cessioni di “apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico- chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità”, richiama, invero, la voce doganale 90.19.
Sentita nuovamente l’Agenzia delle dogane sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate precisa che la voce doganale 90.19 della precedente tariffa doganale, in vigore fino al 31 dicembre 1987, richiamata dal citato punto 30) della Tabella A, parte II, del dPR n. 633 del 1972, corrisponde oggi alla voce doganale 90.21 della Tariffa vigente. È a tale ultima voce, dunque, che si deve intendere riferito il richiamo effettuato dalla disposizione di cui al n. 30) della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Pertanto, alla luce degli ulteriori elementi sopra citati, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i prodotti classificati all’attuale voce doganale 9018.4990 non possano essere ricondotti in alcun modo nell’ambito del punto 30) della Tabella A, parte II, allegata al decreto IVA.
Di conseguenza, alle cessioni dei prodotti in questione va applicata l’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate è disponibile al seguente link