Rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel secondo trimestre del 2015: con la nota prot. 71811/RU del 23 giugno 2015, l’Agenzia delle Dogane informa che, con riferimento all’agevolazione in oggetto, che per quanto attiene i consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno dell’anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 31 luglio 2015.
A tal riguardo si fa presente che sul sito Internet dell’Agenzia è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2015. Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., si rammenta che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.
Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:
– per le imprese nazionali: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede operativa dell’impresa o, nel caso di più sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell’impresa o alla principale tra le sedi operative;
– per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa;
– per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l’Ufficio delle Dogane di Roma I.
Per quanto riguarda l’importo rimborsabile, in attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° prile e il 30 giugno 2015.
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a) gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Per ottenere il rimborso dell’importo sopra evidenziato, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano, pertanto, l’apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) dal 1° luglio ed entro il sopraindicato termine del 31 luglio 2015.
L’Agenzia evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l’importo complessivo annuo dei crediti d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi, superi il limite di € 250.000, indicato dall’art. 1, comma 53, sopra richiamato.
Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.05.2015. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Quanto alla documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi, si conferma che:
• gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;
• i soli esercenti l’attività di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante.
Relativamente alle fattispecie escluse dall’agevolazione, l’Agenzia precisa che la legge 23.12.2014, n. 190, ha ristretto all’art.1, comma 233, il campo di applicazione dell’agevolazione in esame escludendone il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, caratteristica del mezzo che a decorrere dal 1° gennaio 2015 preclude l’accesso al trattamento agevolato. Pertanto, il soggetto che presenta la dichiarazione trimestrale attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445/2000) puntualmente l’insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d’imposta dichiarando, a tal fine, che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. A tal riguardo, considerato che la disciplina comunitaria definisce le categorie dei veicoli a partire da “Euro 1”, sono classificabili come appartenenti a quelle “Euro 0 o inferiore” i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell’Unione Europea.
Tanto premesso, si specifica che non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:
– veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del paragrafo III;
– veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lett. a) del paragrafo III.
Gli utenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. A tal riguardo, si richiamano di seguito le modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del Servizio suddetto:
• gli utenti interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.;
• le istruzioni per la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito dell’Agenzia.
Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, è possibile:
• utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito dell’Agenzia nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2015”.
Oppure:
• fare riferimento al “tracciato record”, pubblicato sul sito dell’Agenzia nella sezione “Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2015 – Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2015”, per predisporre autonomamente i file da inviare.
Infine, per quanto riguarda i termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre, viene ricordato che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non
utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2017.
In conclusione, la nota ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Allorché, poi, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.
La Nota dell’ Agenzia Dogane è disponibile al seguente link