diritto

Con la nota Prot. n 65329/R.U dell’8 guigno 2015, l’Agenzia delle Dogane rende nota la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione sesta civile, n.11088, del 28 maggio 2015, in materia di diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, disciplinata dall’articolo 12 dello Statuto del Contribuente (legge n.212/2000). Tale pronuncia, in estrema sintesi, stabilisce che l’accertamento per violazione del contraddittorio precontenzioso è nullo se tra la data di rilascio del verbale di contestazione e la data di sottoscrizione dell’atto di accertamento sono trascorsi meno di sessanta giorni. La data di emissione dell’atto di accertamento infatti non coincide con la data di notifica  dello stesso, dovendosi questo intendersi emesso al momento in cui ne avviene la sottoscrizione da parte del funzionario competente. L’articolo 12 dello Statuto del Contribuente stabilisce infatti che, nel caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate presso i locali del contribuente, l’avviso di accertamento, salvo casi di particolare e motivata urgenza, non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni accordato al contribuente per comunicare all’ufficio finanziario osservazioni e richieste, decorrenti dalla data di rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo. Per quanto concerne i diritti doganali, il termine per l’emanazione dell’avviso di accertamento è, invece, di 30 giorni (art.11, comma 4 bis, D. Lgs n.374/1990).

Nella vicenda sottoposta all’esame della Corte di Cassazione, l’amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento prima della scadenza del termine dei 60 giorni, nonostante l’atto fosse stato notificato successivamente a tale termine (così credendo di aver rispettato la prescizione del suddetto articolo, essendo stato l’atto spedito e ricevuto dal contribuente dopo il termine dei 60 giorni). Il contribuente aveva, quindi, impugnato l’avviso di accertamento lamentando il mancato rispetto del dettato di cui all’articolo 12, comma 7, della L.n.212/2000. Nella pronuncia in esame la Suprema Corte, confermando la precedente giurisprudenza sul punto (sentenze n.25118/14 e n.18184/13 richiamate), ha ribadito che l’atto di accertamento sottoscritto dal funzionario prima della scadenza del termine di 60 giorni (30 per i diritti doganali) è illegittimo per violazione della disciplina del contradditorio procedimentale di cui al citato articolo 12, comma 7, della L.n.212/2000, anche se la relativa notifica al contribuente sia stata effettuata dopo tale scadenza.

La Corte di Cassazione, richiama, in particolare, i principi generali contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite della stessa Corte n.18184/13, con la quale aveva già precisato che l‘art.12, comma 7, della l. 212/2000 è palesemente orientato a garantire l’effettività del rispetto dei diritti di partecipazione del contribuente al procedimento impositivo.  Da qui il principio di diritto in base al quale, ai fini del rispetto del termine di cui all’articolo 12, comma 7, della L.n.212/2000, per data di emanazione dell’atto deve intendersi quella in cui lo stesso è stato sottoscritto dal funzionario munito del relativo potere, ossia, la data dell’atto medesimo. Nella nota in comment l’Agenzia precisa inoltre che, seppure la pronuncia in esame riguardi la corretta interpretazione del sopracitato articolo dello Statuto del Contribuente, che disciplina i diritti dei contribuenti sottoposti a verifiche fiscali presso i locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, il principio si estende anche nelle diverse ipotesi di avvisi di accertamento emessi a seguito di revisione dell’accertamento effettuata “d’ufficio ed in ufficio”, al fine di assicurare, anche in tali fattispecie, la piena partecipazione dell’interessato al procedimento impositivo. Vengono richiamate, al riguardo, le istruzioni fornite dalla ex Direzione Centrale Accertamenti e Controlli con le note prot.n.14863/R.U. del 15.2.2012 e prot.n.95916/R.U. dell’8.10.2013.

La stessa nota dell’Agenzia delle Dogane informa che a seguito di vari confronti intervenuti con la Commissione europea, sono state definite nuove linee guida operative in tema di accertamento e contabilizzazione delle Risorse Proprie Tradizionali.
In particolare, è stato precisato che la comunicazione del debito al contribuente non può più essere effettuata una volta che sia inutilmente decorso il termine di 3 anni previsto dall’art. 221, par. 3 del Codice doganale comunitario. Ciò in quanto lo spirare di tale termine preclude all’amministrazione ogni possibile azione di accertamento e recupero dei diritti doganali. Invece, in presenza di un procedimento giudiziario avviato in ragione della rilevanza penale dell’obbligazione doganale, l’operatività del termine triennale in questione è regolata, dalla disciplina vigente in ciascuno Stato membro grazie all’apposito rinvio operato dall’art. 221.4 dello stesso Codice.

Per quanto riguarda l’ordinamento giuridico italiano, vige il principio per cui in mancanza di un espresso richiamo normativo al carattere decadenziale del termine utile all’esercizio di un diritto, tale termine va inteso come prescrizionale, e la prescrizione, per poter avere efficacia, deve essere eccepita dalla parte interessata (ex art. 2938 c.c..).

Poiché la Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di un procedimento penale, l’amministrazione per poter agire nei confronti del contribuente deve comunicare la notizia di reato all’autorità giudiziaria entro il termine di tre anni (prescrizionale) ex art.221.3 CDC, ciò comporta che l’azione di accertamento e recupero dei diritti può essere avviata anche in caso di tardiva notifica della notizia criminis, salvo che la parte eccepisca l’intervenuta prescrizione dinnanzi al giudice tributario presso il quale sia stata eventualmente impugnata la pretesa erariale, e lo stesso giudice accerti tale circostanza con la sentenza. Inoltre l’Agenzia afferma che poiché secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’IVA all’importazione è assimilata ai dazi doganali (in quanto “diritto di confine”), la disciplina recata dal Codice doganale comunitario in materia di accertamento e riscossione – così come interpretata dalle nuove linee guida scaturite dal confronto con l’Ue – si rende applicabile anche a tale imposta.

La Nota dell’ Agenzia Dogane è disponibile al seguente link