Con comunicato Prot. 77511/R.U. del 7 luglio 2015, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce chiarimenti in merito al Regolamento UE 2015/939 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 giugno 2015, contiene disposizioni relative a determinate procedure di applicazione dell’accordo UE – Repubblica di Albania ( es. gestione dei contingenti di tariffari relativi ai prodotti della pesca originari dell’Albania; applicazione di misure di difesa commerciale; casi di frode o mancata cooperazione amministrativa), fra le quali non sono comprese norme relative all’applicazione di cumulo diagonale con i paesi della zona pan-euro- mediterranea.
Relativamente a tale ultimo aspetto, nell’evidenziare che la Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali pan-euro-mediterranee (PEM) andrà a sostituire gradualmente i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona pan-euro-mediterranea, l’Agenzia rende noto che la predetta Convenzione PEM è entrata in vigore sia per l’UE che per l’Albania il 1° maggio 2012 e, in conseguenza, è stata valutata l’opportunità di sostituire il protocollo 4 (relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa) dell’accordo UE – Albania con un nuovo protocollo contenente un riferimento diretto alle norme di origine della Convenzione.
A tale riguardo il Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania ha adottato, in data 11 maggio 2015, la Decisione n. 1 in cui è disposto che le norme di origine applicabili nel nuovo protocollo 4 sono quelle contenute nell’appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziale pan-euro-mediterranee, ed inoltre che tutti i riferimenti al “pertinente accordo” nell’appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione regionale debbano intendersi come riferimenti all’accordo UE-Albania. La predetta Decisione è applicabile dalla data del 1° maggio 2015. Tale data, pertanto, è quella di entrata in vigore del cumulo diagonale fra UE, Albania e paesi della zona pan-euro-mediterranea i quali abbiano già completato le procedure di adesione alla Convenzione.
L’Agenzia inoltre ricorda, ad ogni buon fine, che nella zona pan-euro- mediterranea l’applicazione del cumulo diagonale dell’origine è disciplinata dalla c.d. regola di “geometria variabile”. La regola prevede che i paesi di questa zona possono cumulare l’origine solo se gli accordi di libero scambio a loro applicabili includono un riferimento al protocollo pan-euro-mediterraneo dell’origine. Se un paese della citata zona non è legato ad altri paesi della stessa zona attraverso accordi di libero scambio, non può beneficiare del cumulo. In pratica, il cumulo diagonale può essere applicato solo se le parti/i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le parti che partecipano al processo di acquisizione del carattere originario, ossia con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati
Il Comunicato dell’ Agenzia Dogane è disponibile al seguente link