Europa Europe 3D

SPG e modifiche al regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione dell’articolo 8 contenute nell’allegato VI di tale regolamento: il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un Sistema di Preferenze tariffarie Generalizzate (SPG) prevede all’articolo 8, paragrafo 1, che le preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG») sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari di un paese beneficiario dell’SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell’Unione provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG ecceda le soglie fissate nell’allegato VI. Le soglie sono calcolate in percentuale del valore totale delle importazioni nell’Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi beneficiari dell’SPG.
Ad ogni modifica dell’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG, il regolamento (UE) n. 978/2012 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare l’allegato VI, al fine di adattare le modalità contenute in tale allegato così da mantenere, in proporzione, lo stesso peso delle sezioni dei prodotti graduati definiti all’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento.
Con effetto dal 1° gennaio 2015, il regolamento delegato (UE) n. 1421/2013 della Commissione (2) ha escluso Cina, Ecuador, Maldive e Thailandia dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. A causa della notevole quota di importazioni a titolo dell’SPG rappresentata da tali paesi, la loro esclusione dall’elenco dei beneficiari ha reso necassaria la modifica delle modalità contenute nell’allegato VI del regolamento (UE) n. 978/2012.
I nuovi Regolamenti Delegati (UE) 1978 e 1979 della Commissione del 28 agosto 2015 contengono rispettivamente, il nuovo testo dell’allegato VI del regolamento (UE) n. 978/2012, (il quale tiene conto delle esclusioni, con effetto dal 1° gennaio 2015, di Cina, Ecuador, Maldive e Thailandia dall’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG) e degli allegati II, III e IV del regolamento (UE) n. 978/2012. Il Regolamento Delegato (UE) 1979/2015 della Commissione del 28 agosto 2015, in particolare, modifica l’elenco dei paesi beneficiari del regime generale SPG sulla base di quanto disposto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, che stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi non deve più beneficiare dell’SPG. Poichè Figi, Iraq, Isole Marshall e Tonga sono stati classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito medio-alto nel 2013, 2014 e 2015, tali paesi non hanno più i requisiti per avvalersi dello status di beneficiari dell’SPG a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e sono pertanto rimossi dall’allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012 con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
Inoltre Il Regolamento Delegato (UE) 1979/2015 tiene conto del fatto che nel corso del 2014 sono entrati in vigore i regimi di accesso preferenziale al mercato per Georgia e Camerun, che pertanto vengono rimossi dall’allegato II con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo («SPG+»). Una condizione essenziale è che il paese sia beneficiario dell’SPG. L’elenco dei paesi beneficiari dell’SPG+ figura nell’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012. 
Cessando di essere beneficiaria dell’SPG a decorrere dal 1° gennaio 2017, la Georgia cessa anche di essere beneficiaria dell’SPG+ a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012. La Georgia viene pertanto rimossa anche dall’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012 con applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Infine, l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale per i paesi meno sviluppati [Tutto tranne le armi — Everything But Arms («EBA»)] se è definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato. L’elenco dei paesi beneficiari EBA figura nell’allegato IV di tale regolamento. Il 1° gennaio 2014, le Nazioni Unite hanno rimosso Samoa dall’elenco dei paesi con uno status di paese meno sviluppato. Di conseguenza Samoa viene rimossa dall’allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012 non avenfo più i requisiti per avvalersi dello status di beneficiario dell’EBA. Tale esclusione sarà effettiva al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento Delegato (UE) 1979/2015. Samoa sarà dunque definitivamente rimossa dall’allegato IV a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il Regolamento UE della Commissione 2015/1978 è disponibile al seguente link

Il Regolamento UE della Commissione 2015/1979 è disponibile al seguente link