Digitalizzazione del colloquio tra l’ufficio di destinazione ed il destinatario autorizzato. Precisazioni riguardanti l’esecuzione dei controlli effettuati dal destinatario autorizzato e dei test di conformità del software: a seguito della diramazione della nota prot. n. 61559/Ru del 18 giugno 2015 sono pervenute all’Agenzia delle Dogane alcune richieste di chiarimenti riguardanti la natura del “controllo (qualitativo e quantitativo)” che il destinatario autorizzato è tenuto ad effettuare dopo aver ricevuto il permesso di scarico dall’ufficio di destinazione. In risposta a tali richieste, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli precisa, con la nota prot. 118467 del 30 ottobre 2015, che con la digitalizzazione del colloquio tra l’ufficio di destinazione ed il destinatario autorizzato nulla è stato innovato riguardo alla sostanza del controllo da eseguirsi una volta ricevuto il permesso di scarico.
Innanzitutto si chiarisce che il destinatario autorizzato è tenuto a rilevare tutte le eventuali differenze tra le merci pervenute e quanto indicato (anche riguardo a quantità e qualità delle stesse) nel documento di accompagnamento transito (DAT) ed indicarle nel messaggio «osservazioni allo scarico» da inviare all’ufficio di destinazione (cfr. articolo 408- primo comma- lettera c del Regolamento (CEE) n. 2454/93). Inoltre, con la digitalizzazione in parola è stata introdotto unicamente l’obbligo di riscontrare le eventuali difformità avvalendosi delle informazioni inviate dall’ufficio destinazione con il permesso allo scarico e non più la copia cartacea del DAT di scorta alla spedizione, a maggior tutela della veridicità delle stesse.
L’Agenzia ricorda altresì che lo status di “destinatario autorizzato”, il quale è concesso agli operatori economici in ragione della loro affidabilità (vedasi quanto disposto dall’articolo 373 del Regolamento (CEE) n. 2454/93), permette di beneficiare di sostanziali semplificazioni assumendosi l’onere di effettuare, con la dovuta diligenza, i controlli sulla regolarità della spedizione in sostituzione della dogana.
A seguito delle richieste di assistenza pervenute l’Agenzia ha poi constatato che taluni destinatari autorizzati effettuano i test di conformità del software in ambiente reale. A tal riguardo l’Agenzia ribadisce quanto riportato nell’allegato 4 – “Test cases Destinatari autorizzati” della nota prot. n. 61559/Ru del 18 giugno 2015, ovvero che i test in parola devono essere effettuati esclusivamente in ambiente di addestramento e solo nel caso di software sviluppato in proprio.
L’ambiente reale deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per le operazioni di transito effettivamente arrivate presso il luogo autorizzato, in quanto l’invio di messaggi in tale ambiente obbliga il destinatario autorizzato ad adempiere a quanto previsto nella succitata nota.
Infine, a decorrere dal prossimo 24 novembre (data in cui diventa obbligatorio il colloquio telematico tra l’ufficio di destinazione e il destinatario autorizzato), si perviene al completamento della gestione informatizzata delle operazioni di transito a destino. Sono state quindi realizzate le condizioni per identificare le operazioni in parola unicamente attraverso l’MRN (Movement Reference Number), in ragione del fatto che la registrazione dell’operazione a sistema è assicurata dalla notifica di arrivo. Di conseguenza nell’esito della notifica di arrivo non è più riportato il numero di A1bis.
Al riguardo l’Agenzia richiama anche la circolare 30/D del 22 maggio 2003 con la quale si è stabilito che la valorizzazione della casella 40 del DAU (Dichiarazione sommaria/documento precedente) nel caso di operazione di transito deve essere effettuata indicando:
– la sigla “MRN nel campo “codice del documento”;
– l’MRN nel campo “numero di registrazione”. A beneficio dei soli uffici, si rammenta che l’evidenza dei movimenti a destino, è riepilogata negli specifici registri (“Arrivati in data odierna” e “Arrivati Bimestre …”), sulla base della cronologia delle notifiche di arrivo.
Ancora, con nota prot. n. 61559/Ru del 18 giugno 2015 era stato richiesto agli uffici doganali competenti per il rilascio e la gestione delle autorizzazioni allo status “destinatario autorizzato” di verificare, entro lo scorso 15 settembre che tale semplificazione fosse censita e qualificata come tale nelle banche dati di AIDA “Autorizzazione semplificata transito” o “Autorizzazioni domiciliate”.
Con nota prot. n. 72698/RU del 21 settembre 2015 è stato ribadito l’obbligo per gli uffici di tenere costantemente allineata la banca dati delle autorizzazioni agli atti d’ufficio.
Ciononostante la DIrezione Generale dell’Agenzia rileva che a tutt’oggi le suddette attività non sono state completate da taluni uffici. In vista dell’introduzione di ulteriori controlli che potrebbero bloccare l’operatività degli speditori autorizzati e dei destinatari autorizzati le cui autorizzazioni non sono correttamente registrate a sistema, le strutture territoriali vengono dunque invitate concludere tali attività entro il 19 novembre.
La Nota dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link