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Con la nota prot. n. 98552/RU dell’8 Settembre 2015 la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Dogane ha trasmesso alle proprie Strutture territoriali un questionario predisposto dal Segretariato UNECE/TIR, al fine di reperire i dati relativi al numero delle richieste di pagamento dei dazi e delle tasse notificate ai titolari dei Carnet TIR o, se del caso, all’ente garante nazionale, a fronte di accertate irregolarità in correlazione con operazioni in regime TIR effettuate nel periodo 2011 – 2014. Sempre con il questionario in oggetto, è stato richiesto di fornire informazioni in ordine all’eventuale adozione di ulteriori formalità a fronte di operazioni TIR il cui importo dei diritti doganali e dei tributi sia stato superiore alla soglia massima dei 60.000 euro, eventualmente esigibili dall’associazione garante nazionale.
Alla luce delle risultanze emerse dalla attività di verifica in oggetto che hanno evidenziato l’utilizzo, in taluni casi, di garanzie addizionali ed in altri delle scorte delle spedizioni TIR, l’Agenzia fornisce ora alcune precisazioni in ordine alle modalità operative da attuarsi in tali circostanze.
L’articolo 4 della Convenzione TIR – in presenza di operazioni TIR riconducibili alla suddetta fattispecie (dazi e tributi superiori alla somma di 60.000 euro) – esclude categoricamente il ricorso, sia sistematico che selettivo, alla previsione di garanzie addizionali.
L’articolo 23 della Convenzione TIR prevede che in casi eccezionali e previa un’adeguata analisi dei rischi, le autorità doganali possono decidere di far scortare nell’ambito del proprio territorio le spedizioni effettuate in regime TIR.
La constatazione che l’importo dei dazi e delle tasse gravanti sulla merce oggetto della spedizione sia superiore a 60.000 euro, può essere considerato quale uno dei fattori di rischio che possono essere valutati ai fini della previsione della suddetta misura.
Al riguardo, il Commento all’articolo 23 “Escort of road vehicles” del Manuale TIR1, precisa che gli ulteriori elementi di rischio (da considerarsi congiuntamente al predetto) in presenza dei quali può essere giustificato l’avvio della scorta della spedizione TIR, sono i seguenti:
– informazioni in merito ad infrazioni di natura doganale commesse dal titolare del carnet TIR così come notizie di precedenti sospensioni dell’autorizzazione e/o esclusioni dal regime TIR;
– informazioni in merito all’affidabilità del trasportatore; origine delle merci e itinerario effettuato.

La Nota dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link