agenzia-delle-doganeFacilitazioni di pagamento del debito doganale (ex art. 229 del CDC) garantite da deposito in contanti e natura degli interessi dovuti per ritardato pagamento del debito nella forma ordinaria e per ritardi nel versamento agevolato del debito. Istruzioni: con circolare 13/D del 14 ottobre 2015, l’Agenzia delle Dogane fornisce istruzioni per la corretta gestione dei casi in cui il debitore, al fine di ottenere facilitazioni di pagamento del debito ai sensi dell’art. 229 del Reg. n. 2913/92 (CDC), presta apposita garanzia mediante versamento in contanti, ex art. 193 del CDC e art. 87 del TULD, nonchè sull’applicazione degli interessi derivanti sia dal ritardato pagamento del debito nella forma ordinaria, sia da ritardi nel versamento agevolato dei diritti ai sensi del predetto art. 229 CDC.

In base all’art. 193 CDC ed all’art. 87 del del DPR n. 43/1973, la cauzione a garanzia dell’adempimento dell’obbligazione doganale (a prescindere dal fine per cui quest’ultima è richiesta) può essere costituita, tra l’altro, mediante deposito in contanti (nella prassi vigente, l’importo conferito dal contribuente viene accreditato, a cura dell’ufficio doganale competente, nella contabilità speciale in conto deposito presso la sezione di tesoreria competente per territorio, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Decreto Interministeriale del 5 marzo 1971).
Tale modalità di prestazione della garanzia, pur concretizzandosi nella dazione diretta di denaro, non ha valenza di atto immediatamente satisfattivo del debito e lascia inalterata la sua esclusiva e peculiare funzione di “garanzia”, fino al soddisfacimento dell’obbligazione tributaria (o, in caso di insolvenza del debitore, fino alla sua definitiva escussione). Come precisato anche dall’Avvocatura Generale dello Stato, è priva di rilevanza la questione se il trasferimento di contante in questione possa essere eventualmente assimilabile, sotto il profilo giuridico, all’istituto del pegno “regolare” o “irregolare”: detta seconda ipotetica configurazione è comunque da escludersi mancandone il connotato essenziale, ossia la facoltà del “creditore” di poter disporre del denaro, e ciò in ragione proprio della confluenza delle somme relative alla cauzione su conti infruttiferi della Banca d’Italia aperti a favore degli uffici doganali. In definitiva, la costituzione del deposito non comporta alcun trasferimento di proprietà della somma interessata in capo all’amministrazione, la quale non gode quindi dell’effettiva disponibilità del denaro, né ha, tantomeno, alcun obbligo di corrispondere al contribuente eventuali interessi passivi collegati al deposito del contante (evenienza, questa, peraltro espressamente esclusa dalla normativa europea: v. art. 858 del Reg. CE n. 2454/1993).

Il contribuente – in conseguenza di eventuali ritardi nell’assolvimento ordinario del debito che precedono la concessione delle facilitazioni di cui all’art. 229 del CDC o in virtù della proroga del pagamento dei diritti della quale di fatto beneficia grazie alle agevolazioni, ovvero in ragione di eventuali ritardi nel predetto versamento agevolato del quantum dovuto – è tenuto a corrispondere appositi interessi, la cui natura cambia a seconda dei diversi contesti di riferimento, ed in particolare:

1. A fronte di un’obbligazione doganale già sorta, per la quale l’accertamento avviene tuttavia in tempi successivi (es. procedura di daziato sospeso), l’Ufficio (una volta accertato quanto dovuto), è tenuto a riscuotere dal debitore gli interessi per il ritardato pagamento/moratori (ex art. 86 del DPR n. 43/73-TULD e art. 232 del CDC) calcolati sull’ammontare dei diritti o dei maggiori diritti accertati, decorrenti dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale fino al pagamento da parte del soggetto obbligato.

2. A fronte di un debito di cui sia stato definitivamente accertato l’ammontare, l’Ufficio deve chiedere al debitore:

 

a)  gli interessi per ritardato pagamento/moratori:

– per il periodo compreso tra la scadenza del termine ordinario di assolvimento del

debito (10 giorni dalla notifica al contribuente, ex art. 222 del CDC) e l’effettivo

pagamento;
- nel caso di facilitazioni concesse ai sensi dell’art. 229 del CDC:

•per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine ordinario di assolvimento del debito e l’atto di concessione del trattamento agevolato (principio questo chiarito, con specifico riguardo al tema delle sanzioni, con nota della Direzione centrale legislazione e procedure doganali prot. n. 84925/RU del 24/7/2015);

•per il periodo compreso tra la scadenza della proroga accordata dall’amministrazione e l’effettivo pagamento del debito;

 

b) interessi di credito (ex art. 79 del DPR n.43/73 e art.229 del CDC), per il periodo compreso tra la data di concessione della facilitazione di pagamento e la scadenza della proroga accordata.

La Circolare dell’ Agenzia Dogane è disponibile al seguente link