con Comunicato del 14 dicembre 2015, l’Agenzia delle Dogane informa che nell’ambito delle attività periodiche di controllo di qualità dei dati presenti in AIDA, è stato rilevato un elevato numero di dichiarazioni di esportazione ed esportazione abbinata a transito in cui la prima suddivisione della casella 1 del DAU non era conforme a quanto stabilito dall’allegato 38 del Reg. (CEE) n. 2454/93. Al fine di agevolare gli operatori nella corretta compilazione delle dichiarazioni in oggetto, è stato previsto nel sistema informatico un controllo delle condizioni di coerenza, di seguito indicate, tra il campo 1.1 – “Tipo di formulario” ed il campo 17 – “Codice paese di destinazione”, presenti nel tracciato record del messaggio “ET”:
– se il campo 1.1 è valorizzato con il codice “EU”, il campo 17 deve contenere il codice iso- alpha2 di un paese contraente delle convenzioni «Transito comune» e «semplificazione delle formalità negli scambi di merci», ad eccezione dell’Unione Europea (ad es.: CH, NO, TK, AD, ….);
– se il campo 1.1 è valorizzato con il codice “CO”, il campo 17 deve contenere il codice iso- alpha2 di uno Stato Membro;
– se il campo 1.1 è valorizzato con il codice “EX”, il campo 17 deve contenere il codice iso- alpha2 di un paese terzo che non aderisce alle convenzioni «Transito comune» e «semplificazione delle formalità negli scambi di merci» (ad es.: US, RU, …).
A decorrere dal 16 dicembre p.v. non saranno registrate in AIDA dichiarazioni che non rispettino le condizioni sopra descritte.
Il Comunicato dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link