diritto

Con la circolare 21/D del 23 dicembre 2015, l’Agenzia delle Dogane informa che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 233 del 7.10.2015 – Supplemento ordinario n.55/L – è stato pubblicato il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n.156, recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6 e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n.23 (cd. “legge delega fiscale”).
Il Decreto Legislativo in esame (articoli da 1 a 8), modifica innanzitutto l’articolo 11 della l. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), rivedendo la disciplina dell’interpello tributario attraverso una serie di novità che entrano in vigore dal 1° gennaio 2016. Per effetto di tali modifiche vengono ora contemplate quattro diverse tipologie di interpello:
1) L’interpello ordinario (art.11, comma 1, lettera a)), riguardante l’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni o sulla corretta qualificazione di fattispecie, e non siano comunque attivabili le procedure relative all’accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e all’interpello sui nuovi investimenti;
2) L’interpello probatorio (art.11, comma 1, lettera b)), concernente la sussistenza delle condizioni e la valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
3) L’interpello “antiabuso” (art.11, comma 1, lettera c)), relativo all’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie. In proposito si ricorda che il recente Decreto Legislativo n.128 del 5 agosto 2015 ha apportato modifiche all’articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, aggiungendo l’articolo 10 bis recante “Disciplina dell’abuso del diritto o l’elusione fiscale” che ha dato fondamento normativo alla definizione di abuso del diritto. In relazione a quest’ultima norma sono state emanate istruzioni dalla Direzione centrale legislazione e procedure doganali con nota prot. n.96267 del 24 settembre 2015;
4) L’interpello disapplicativo (art.11, comma 2), con il quale il contribuente richiede all’amministrazione un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento. Tale tipologia di interpello è di carattere obbligatorio, ferma restando la possibilità per il contribuente, qualora non sia stata resa risposta favorevole, di fornire la richiesta dimostrazione anche nelle successive fasi dell’accertamento, in sede amministrativa e contenziosa.
L’Agenzia conferma, come già precisato con la Circolare n.25/D del 19 giugno 2001, n.25, che il Reg. Cee n. 2913/92 (Codice doganale comunitario) ed il relativo Regolamento di attuazione n.2454/93, contengono una specifica disciplina, per quanto concerne le risorse proprie tradizionali e tutti gli istituti previsti da tali fonti, in merito alla possibilità di richiedere all’autorità doganale decisioni, informazioni, informazioni tariffarie vincolanti e informazioni in materia di origine. La Sezione 3 del Titolo I, Capo 2, del Reg.U.E. n.952/2013 del 9 ottobre 2013, che ha istituito il Codice doganale dell’Unione (che, come noto, entrerà in vigore il 1 maggio 2016), stabilisce, poi, la procedura per il rilascio delle decisioni riguardanti l’applicazione della normativa doganale, sia su richiesta di parte che senza preventiva richiesta. Alla luce di ciò, i tempi, le procedure e gli effetti giuridici previsti nelle sovra ordinate fonti unionali sono diversi da quelli contenuti nella Legge n.212/2000. In particolare in ambito unionale non è previsto il silenzio-assenso, sono previste specifiche condizioni per l’annullamento, la revoca e la modifica delle decisioni e delle informazioni già assunte e specifiche cause di cessazione della validità di tali atti.
Il diritto di interpello così come regolato dalla legislazione nazionale può, quindi, trovare applicazione in ordine agli istituti disciplinati dalla normativa dell’unione europea, solo laddove lo stesso sia esercitato al fine di conoscere l’indirizzo interpretativo dell’Agenzia in relazione a quelle norme unionali nelle quali si faccia espresso rinvio alle disposizioni nazionali espressamente richiamate dall’art.4, punto 23), del citato Reg. Cee n.2913/92.
L’articolo 8, comma 1, del citato D.Lgs. n.156/2015 prevede che, con provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del citato D.Lgs. n.156/2015, saranno stabilite le modalità procedurali per la presentazione delle istanze di interpello e per la relativa trattazione.
Il successivo comma 4 precisa, inoltre, che “alle istanze di interpello presentate prima dell’emanazione del provvedimento di cui al comma 1 restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell’istanza”.
In attuazione della predetta disposizione sarà adottata una specifica determinazione del Direttore dell’Agenzia e con apposita circolare sarà data compiuta illustrazione del nuovo istituto.
Per quanto riguarda la revisione del contenzioso tributario, l’articolo 9, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n.156/2015, apportando una modifica al comma 2 dell’art.11 del D.Lgs. n.546/1992, prevede che gli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli stanno in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Per ciò che attiene, invece, alle controversie in materia di contributo unificato di cui all’art. 9 D.P.R. n. 115/2002, si prevede che le cancellerie o le segreterie degli uffici giudiziari che liquidano ed accertano tale contributo, stiano in giudizio direttamente.
L’articolo 9, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n.156/2015, conferma l’obbligatorietà dell’assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato, elevando a tremila euro il valore delle controversie nelle quali le parti possono stare in giudizio personalmente. Il modificato comma 6 dell’articolo 12 prevede che nelle controversie relative ai tributi doganali l’assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie può essere esercitata anche dagli spedizionieri doganali iscritti nell’apposito albo. La novella in esame si deve interpretare nel senso che gli spedizionieri doganali potranno esercitare l’assistenza tecnica nelle materie di loro competenza previste dalla vigente normativa nazionale. Per gli ulteriori chiarimenti si rinvia al testo della circolare.

La Circolare dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link