con la Circolare 20/D del 21 dicembre 2015, l’Agenzia delle Dogane raccoglie tutte le istruzioni riguardanti il pagamento dei diritti doganali mediante bonifico bancario emanate fino a questo momento. La circolare ricorda innanzitutto che l’articolo 47 del D.M. del 29.05.2007 (Approvazione delle Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato) nell’elencare le specie dei valori e dei titoli ammessi in versamento a favore delle Tesorerie ha escluso gli assegni circolari.
Al riguardo, l’art. 77 del D.P.R. n. 43/73 (T.U.L.D.), disciplina il pagamento e il deposito dei diritti doganali, prevedendo tra le possibili modalità di pagamento in dogana quella con “assegni circolari”. La maggior parte dei pagamenti in dogana è stata, in passato, effettuata con assegni circolari non trasferibili intestati alle Tesorerie provinciali dello Stato, nelle more di uno studio da parte dell’Agenzia delle Dogane per la verifica delle modalità applicative degli altri metodi di pagamento, tra cui quello “mediante bonifico bancario con valuta fissa” previsto dalla lettera b-bis del citato art. 77. La Banca d’Italia ha di conseguenza informalmente accordato all’Agenzia una deroga all’applicazione di quanto disposto dal sopracitato articolo 47. Successivamente l’articolo 1, comma 119 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato per l’anno 2008) ha previsto la possibilità di effettuare il pagamento e il deposito dei diritti doganali sia mediante bonifico bancario che postale e, a tal fine, ha autorizzato l’apertura di un’apposita contabilità speciale presso Banca d’Italia, su cui far affluire le somme in questione, demandando ad un decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze l’individuazione delle modalità del loro riversamento all’Erario o ad altri enti beneficiari.
Il decreto in questione, emanato il 5 febbraio 2010, all’art. 1 comma 6 ha demandato all’Agenzia delle Dogane, d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e sentita la Banca d’Italia, l’emanazione delle istruzioni operative per l’utilizzo delle modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale.
Per una corretta definizione del contenuto delle istruzioni in oggetto, fin dal 2011 è stata avviata una sperimentazione operativa per l’utilizzo del bonifico per i pagamenti con conto di debito durante la quale i pagamenti in questione hanno comunque spiegato valida efficacia liberatoria.
Considerati gli esiti positivi della citata sperimentazione è stato ora emanato il provvedimento del 23 ottobre 2015, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane il 1° dicembre 2015, che entrerà in vigore il 1° febbraio 2016, con cui sono state disciplinate le modalità tecnico-operative per il pagamento dei diritti doganali con bonifico bancario o postale. A partire dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento non sarà più possibile il versamento in Banca d’Italia dei diritti doganali con assegni circolari non trasferibili intestati alle Tesorerie provinciali dello Stato.
Conseguentemente, a decorrere dal 25 gennaio 2016 non potranno più essere accettati dagli Uffici delle Dogane gli assegni circolari con l’intestazione di cui sopra.
Considerato che, in applicazione dell’art. 77 del TULD, sono ancora possibili il pagamento e il deposito dei diritti doganali con assegni circolari, valutate anche le nuove possibilità di pagamento con sistemi elettronici che garantiscono maggiore tutela sia dell’operatore economico che dell’erario, si dettano una serie di condizioni per l’utilizzo/accettazione degli assegni in questione per le quali si rimanda al testo della circolare. L’Agenzia delle Dogane inoltre inform ache nella sopra citata fase di sperimentazione si è provveduto a valutare le condizioni per la corretta applicazione delle sanzioni conseguenti a ritardati pagamenti e in tale ambito sono emerse alcune problematiche inerenti l’individuazione del “dies a quo” – “data di pagamento” – da cui far decorrere l’efficacia liberatoria per il debitore nonché le eventuali conseguenze sanzionatorie in caso di ritardi.
In particolare, la norma speciale di cui all’articolo 77 del TULD con la formulazione “mediante bonifico bancario con valuta fissa” (introdotta nell’articolo 77 del TULD dal Decreto legge n.151/1999 convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991 n. 202), indica un pagamento in cui l’ordinante, a fronte dell’ampia libertà sulla data in cui disporlo – cd. disposizione di bonifico – ha l’obbligo di indicare la data di accredito del pagamento per il beneficiario; data che, per non incorrere in sanzioni, deve chiaramente essere precedente o coincidente con quella di scadenza del pagamento stesso.
Per ciò che concerne l’individuazione della data di accredito del pagamento con bonifico sul conto del beneficiario, la normativa europea inerente i Servizi di Pagamento (PSD – Payment Services Directive – Direttiva 64/2007/CE ) ha fissato a T+1 il tempo entro cui le banche devono effettuare il riversamento delle somme al beneficiario; dove con T si individua la “giornata lavorativa” in cui il prestatore di servizi di pagamento accetta l’operazione di pagamento e con T+1 la data di regolamento (art. 2 comma 19 del Reg. [UE] n. 260/2012) cioè la data di effettivo accredito sul conto del beneficiario.
Pertanto, per l’individuazione del momento in cui il pagamento produce efficacia liberatoria per il pagatore deve intendersi applicabile la norma di carattere speciale di cui all’articolo 77 del TULD coordinata con la Direttiva 64/2007/CE che, nel disciplinare i pagamenti in ambito doganale, fa decorre l’efficacia liberatoria, per il debitore, dalla data di accredito del pagamento nel conto del beneficiario.
Conseguentemente, l’Agenzia delle Dogane, nel valutare la tempestività del pagamento deve prendere a riferimento la data in cui la somma viene accredita nel proprio conto – contabilità speciale n IT39M0100003245348200005625 presso la Banca d’Italia.
E’ quindi onere del debitore (al fine di evitare sanzioni) garantire l’effettivo accredito dell’importo dovuto sul conto dell’Agenzia entro il giorno di scadenza del pagamento, effettuando il bonifico con le modalità ed entro i termini (orario di cut-off) previsti dal proprio istituto di credito.
Eventuali ritardi di accredito dovuti a cause non imputabile al debitore (ad es. quando il debitore ha effettuato il bonifico con le modalità e nei tempi corretti ma lo stesso, pur in assenza di colpa, non è pervenuto all’Agenzia nei tempi prescritti) non sono sanzionabili; è comunque onere del debitore fornire documentazione e/o prove a sostegno della diligenza del proprio comportamento.
Diversamente, qualora il ritardo dipenda da causa imputabile al debitore si rendono applicabili gli interessi moratori, attualmente al tasso di cui all’art. 86 del DPR 43/738, e la sanzione determinata ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 471/97, eventualmente ridotta nei casi di cui all’art.13 del D.Lgs. 472/97.
Circa la natura sostanziale della violazione conseguente al mancato pagamento dei diritti a scadenza, la Circolare rinvia a quanto chiarito dall’Avvocatura generale dello Stato con il parere prot. n. 18464 P del 12.02.2007 allegato alla stessa.
Qualora l’operatore non effettui il pagamento spontaneo degli interessi e delle sanzioni dovute, e, a causa dell’esiguità dell’importo, non si possa procedere alla riscossione coattiva, il mancato pagamento sarà comunque valutato dall’Ufficio ai fini del mantenimento dell’autorizzazione alla facilitazione del pagamento periodico e/o differito, qualora concessa.
È stata richiesta all’Agenzia delle Dogane una nota integrativa per introdurre ulteriori chiarimenti e semplificazioni.
La Circolare dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link