Con la nota prot. 144636/RU dell’11 gennaio 2016, l’Agenzia delle Dogane informa dell’avvenuta attivazione della procedura di trasmissione completamente telematica della documentazione (ossia senza la necessità di recarsi in dogana, al pari di quanto giò da tempo avveniva con gli operatori economici che si avvalgono della procedura di domiciliazione), anche alle operazioni di importazione in procedura ordinaria. Il problema riguardava in particolare la presentazione della documentazione a sostegno della dichiarazione doganale, che in precedenza avveniva ancora in modalità manuale, nonostante le dichiarazioni fossero già da tempo trasmette elettronicamente. Infatti, una volta presentata le merci in dogana e trasmessa la dichiarazione doganale (ai sensi degli artt. 40, 49 e 62 e segg. CDC, i quali appunto prevedono che le merci devono essere presentate in dogana e dichiarate per il regime doganale prescelto), a seguito della accettazione/registrazione della dichiarazione stessa, occorreva, per ottenere lo svincolo della merce, che il dichiarante si recasse al front office dell’ufficio doganale presentando i documenti cartacei a sostegno della dichiarazione, accompagnati dal c.d. “foglio di riepilogo” contenente, fra l’altro, i dati contabili relativi all’annotazione sul conto di debito di eventuali diritti liquidati. Dopo aver effettuato i controlli di competenza, il front office comunicava al dichiarante l’esito del Circuito Doganale Controllo e consegnaca, nel caso di avvenuto svincolo, il prospetto di svincolo cartaceo.
Ora la presentazione manuale della suddetta documentazione e del foglio di riepilogo non è più necessaria.
Il processo di telematizzazione coinvolge inoltre anche la comunicazione del canale di controllo (CA, CD, CS, VM); la comunicazione dell’esito dei controlli e la consegna del prospetto di svincolo delle merci.
Le semplificazioni in oggetto sono applicabili alle dichiarazioni di importazione in procedura ordinaria relative a merci pervenute per via aerea o marittima ed iscritte in un Manifesto Merci in Arrivo, nel rispetto delle condizioni specificate nella nota in commento.
Il nuovo processo è applicabile alle dichiarazioni telematiche di importazione in procedura ordinaria inviate tramite il messaggio IM, relative a merci iscritte in un Manifesto Merci in Arrivo presentate in una dogana portuale o aeroportuale oppure in una dogana interna, solo se ad essa trasferite mediante il ricorso alla procedura del Fast corridor. Sono invece escluse le dichiarazioni contenenti singoli che danno scarico a più partite di A3 e che quindi richiedono l’esecuzione del messaggio di completamento (c.d. M2), nonché le dichiarazioni a pronta riscossione (modalità di pagamento “A”).
A seguito dell’entrata in vigore di tale innovazione, il dichiarante che intende avvalersi del nuovo processo non deve far altro che trasmettere per via elettronica la documentazione allegata alla dichiarazione, dandone preventiva comunicazione – via mail – all’Ufficio delle dogane competente, indicando quali sono le SOT presso cui intende presentare la dichiarazione doganale con le nuove modalità. L’Ufficio delle dogane comunicherà in risposta (via mail) la data a partire dalla quale sarà possibile utilizzare il fascicolo elettronico ovvero l’eventuale esclusione dalle procedure in parola per i soggetti nei confronti dei quali siano già state riscontrate irregolarità gravi o reiterate alla normativa doganale.
L’utilizzo della procedura “full digital” si basa su una maggiore fiducia accordata agli operatori economici. Di conseguenza, la stessa sarà preclusa ai dichiaranti nei confronti dei quali siano riscontrate irregolarità e comportamenti fraudolenti nell’utilizzo del fascicolo elettronico e più in generale irregolarità gravi o reiterate alla normativa doganale. Per gli ulteriori dettagli si rinvia al testo della nota.
La Nota dell’Agenzia delle Dogane è disponibile al seguente link