Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/330 della Commissione dell’8 marzo 2016 che sospende le preferenze tariffarie per alcuni paesi beneficiari dell’SPG per quanto concerne alcune sezioni SPG, in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2017-2019: l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che le preferenze tariffarie del regime generale del sistema di preferenze generalizzate (SPG) sono sospese per quanto concerne i prodotti di una sezione SPG originari in un paese beneficiario dell’SPG qualora, per tre anni consecutivi, il valore medio delle importazioni di tali prodotti nell’Unione provenienti da tale paese beneficiario dell’SPG ecceda le soglie fissate nell’allegato VI di detto regolamento. L’elenco delle sezioni dei prodotti per i quali le preferenze tariffarie sono state sospese dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 è definito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1213/2012 della Commissione. Il nuovo Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/330 della Commissione dell’8 marzo 2016 si sostituisce a tale Regolamento, aggiornando l’elenco in questione per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
Il regolamento è disponibile al seguente link