Con il Comunicato Prot. 2162/RU pubblicato il 4 marzo 2016, l’Agenzia delle Dogane fa il punto sulle procedure da seguire per acquisire lo status di esportatore autorizzato nel quadro dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010 e ratificato in Italia con legge 4 agosto 2015, n. 138. L’Accordo, che è divenuto definitivamente e pienamente operativo a seguito della sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri dell’UE ha visto gran parte delle sue disposizioni applicate provvisoriamente, fin dal 1° luglio 2011 (data dalla quale le Parti contraenti hanno abolito la quasi totalità dei dazi all’importazione). A partire dal 1° luglio 2016 invece, l’eliminazione dei dazi avverrà su tutti i prodotti, fatta eccezione per un numero limitato di prodotti agricoli. Il comunicato ricorda che tra l’UE e la Corea del Sud, l’unica prova di origine contemplata è la «dichiarazione di origine», rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione. Lo status di esportatore autorizzato invece, è concesso indipendentemente dal valore dei prodotti esportati e, a differenza di altri accordi, anche in assenza del requisito della «frequenza» delle esportazioni. L’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio delle dogane del luogo nel quale l’esportatore è stabilito e nel quale conserva le scritture contenenti la prova di origine a condizione che i prodotti in questione possano essere considerati originari della parte UE o della Corea del Sud e soddisfino gli altri requisiti stabiliti dal protocollo, e che l’esportatore autorizzato sia in grado di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione, comprese le dichiarazioni dei fornitori o dei produttori, e dimostrare la conformità agli altri requisiti stabiliti dal protocollo.
La dichiarazione di origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio da parte dell’Autorità emittente e il trattamento tariffario preferenziale deve essere richiesto entro tale termine alle Autorità doganali della parte importatrice.
Per ulteriori dettagli e per visionare il testo dell’accordo e il modello di domanda di esportatore autorizzato si rinvia al sito web dell’Agenzia delle Dogane .
Il comunicato dell’Agenzia è disponibile al seguente link