regolamento ue

Regolamento Delegato (UE) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione: il codice doganale dell’Unione, come noto, promuove l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ritenuto un elemento essenziale per garantire la facilitazione degli scambi e, allo stesso tempo, l’efficacia dei controlli doganali. Più precisamente, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del codice, tutti gli scambi di informazioni tra le autorità doganali e tra gli operatori economici e le autorità doganali e l’archiviazione di tali informazioni devono essere effettuati utilizzando procedimenti informatici. La decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione contiene un elenco dei sistemi elettronici che gli Stati membri devono sviluppare, ove applicabile in stretta collaborazione con la Commissione, per rendere possibile l’applicazione pratica del codice. 
A tale riguardo, l’articolo 278 del codice stabilisce che mezzi di scambio e di archiviazione delle informazioni diversi dai procedimenti informatici possano essere utilizzati su base transitoria, al più tardi fino al 31 dicembre 2020, se i sistemi elettronici necessari per l’applicazione delle disposizioni del codice non sono ancora operativi.

Data l’indisponibilità dei sistemi elettronici necessari per lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e tra queste e gli operatori economici, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire misure transitorie relative alla forma di tali domande e decisioni. Le misure transitorie riguardano, fra l’altro, i sistemi per l’adozione di una decisione relativa all’applicazione della normativa doganale (qualora sia necessario che si svolgano consultazioni tra le autorità doganali di più di uno Stato membro prima della loro adozione), la richiesta delle informazioni tariffarie vincolanti (ITV), le procedure di domanda e concessione della qualifica di operatore economico autorizzato (AEO), la dichiarazione delle indicazioni relative al valore in dogana (DV1) e lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alle garanzie da utilizzare in più di uno Stato membro. In sostanza tali norme prevedono che in attesa del potenziamento di tali sistemi sarà possibile continuare a utilizzare i mezzi attualmente esistenti, su supporto cartaceo e in formato elettronico. Per ulteriori dettagli si rinvia al Regolamento in oggetto.

Il regolamento della Commissione è disponibile al seguente link