Con la nota Prot. 41966/ RU del 6 aprile 2016, l’Agenzia delle Dogane integra le precedenti istruzioni fornite a 5 maggio 2015 sullo sdoganamento in mare (nota n. 53187/RU), al fine di estendere le condizioni per la richiesta dell’autorizzazione alla procedura in oggetto. In particolare, viene ora stabilito che il responsabile del manifesto può richiedere la procedura di sdoganamento in mare alle seguenti condizioni:
• in caso di destinazione diretta: dopo l’attraversamento degli stretti di Suez, Gibilterra, Dardanelli;
• dopo la partenza dal porto immediatamente precedente (situato nel Mediterraneo);
• nel caso in cui il porto immediatamente precedente sia unionale ed il tempo intercorrente tra la partenza della nave e l’arrivo a destinazione sia inferiore alle 6 ore, la procedura può essere richiesta a partire da 6 ore, prima dell’arrivo previsto della nave (ETA Estimated Time of Arrival).
Alla nota Prot. 41966/ RU viene allegato il buovo fac-simile del disciplinare di servizio, aggiornato con le modifiche suesposte che sostituisce integralmente quello allegato alla nota n. 53187/ RU, da utilizzare per le nuove attivazioni. Per ulteriori dettagli si rimanda al testo della nota in oggetto.
La Nota dell’Agenzia è disponibile al seguente link