Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’art. 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”: con la nota prot. 51746/RU/2016 del 03/05/2016, l’Agenzia delle Dogane informa che Il 6 febbraio 2016 è entrato in vigore il d. lgs. n. 8/2016, che ha dato attuazione alla delega conferita al Governo ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 67/2014, “per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative”.
In particolare, “l’ambito applicativo della depenalizzazione è individuato in base a due diversi criteri: 1) il primo, contenuto nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 2, riferendosi a «tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda», costituisce una clausola generale per una depenalizzazione – che l’Agenzia delle Dogane definisce «cieca». Il secondo, contenuto nelle lettere b), c) e d) del comma 2 nonché nella lettera b) del comma 3 dell’articolo 2, indicando specificatamente le fattispecie su cui intervenire, opera una depenalizzazione definita «nominativa».
La depenalizzazione definita “cieca” trova applicazione anche per i reati tributari puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda. Per quanto riguarda il settore delle accise, le disposizioni interessate dalla depenalizzazione sono gli articoli 40 comma 5, 43, comma 4, e 47, comma 1 secondo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise), che disciplinano espressamente talune fattispecie punite con la sola multa.
In particolare, per quel che concerne l’articolo 40, comma 5, l’Agenzia evidenza che la predetta disposizione si configura come fattispecie autonoma rispetto alla previsione dell’art. 40, comma 1, lett. b). Quest’ultima detta la disciplina sanzionatoria per la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa per l’intera categoria dei prodotti energetici, laddove, invece, il comma 5 si limita a prendere in considerazione esclusivamente il gas naturale, per sanzionare la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa nel limite quantitativo ivi indicato.
Per quanto riguarda l’art. 43, comma 4, secondo l’Agenzia, anche quest’ultima disposizione deve ritenersi inclusa nell’ambito applicativo della depenalizzazione.
Ne consegue che, dalla data di entrata in vigore del decreto n. 8 del 2016, le condotte descritte dalle richiamate disposizioni del testo unico accise saranno punite esclusivamente con la sanzione amministrativa pecuniaria.
In ordine alla misura della sanzione, questa deve essere determinata sulla base dei criteri contenuti nei commi 5 e 6 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 8 del 2016.
In particolare, per quel che concerne la fattispecie prevista dall’art. 40, comma 5, del TUA, che puniva la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sul gas naturale per quantitativi inferiori a 5000 mc. con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 516 euro, trova applicazione il menzionato comma 6 il quale dispone che, a fronte di una “pena pecuniaria proporzionale”, prevista per la fattispecie depenalizzata, la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa sia pari all’ammontare della multa o dell’ammenda, ma, in ogni caso, non inferiore ad euro 5.000 né superiore a euro 50.000.
Analogamente occorre procedere per la determinazione della sanzione in relazione alla fattispecie contemplata dall’art. 43, comma 4, del TUA, che puniva la detenzione di alcole e di prodotti alcolici in condizioni diverse da quelle prescritte, con la pena della multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa.
Per quanto riguarda, invece, la fattispecie prevista dall’art. 47, comma 1, secondo periodo, del TUA, che prevedeva la sanzione della multa fino a 2582 euro, nelle ipotesi di deficienze di prodotti denaturati eccedenti l’1% oltre il calo consentito, la sanzione amministrativa pecuniaria deve essere determinata, sulla base di quanto disposto dal comma 5, lett. a), dell’art. 1 del decreto legislativo in questione, in una somma di denaro da euro 5.000 ad euro 10.000.
In relazione al procedimento da seguire per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l’art. 6 del decreto legislativo in esame prevede l’osservanza delle disposizioni previste dalle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabili. Ne deriva che per l’applicazione delle sanzioni riferite alle menzionate violazioni tributarie in materia di accise, oggetto di depenalizzazione, si dovrà seguire la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 472 del 1997.
Ciò risulta suffragato dalla circostanza che quest’ultimo provvedimento costituisce, per le violazioni tributarie, normativa speciale, rispetto a quella generale recata dalla legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative ed in tal senso l’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 abrogava ogni altra disposizione in materia di sanzioni amministrative tributarie, incluse quelle relative alla determinazione ed irrogazione delle predette sanzioni, non compatibile con il provvedimento stesso.
Conseguentemente l’art. 6 del decreto legislativo n. 8/2016, in linea con tale principio, rimanda alle disposizioni previste dalla legge n. 689 del 1981, nei limiti della loro applicabilità, da cui esulano, per quanto già evidenziato, le violazioni tributarie depenalizzate.
In relazione ai procedimenti penali non ancora definiti per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016, l’art. 9, rubricato “Trasmissione degli atti all’autorità amministrativa”, ai commi da 1 a 4, disciplina i tempi e le modalità della trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria a quella amministrativa, differenziandoli a seconda dello stato e grado del giudizio penale.
Inoltre, il comma 5 del medesimo art. 9, detta disposizioni per la definizione agevolata da applicarsi specificatamente ed esclusivamente alle sole ipotesi disciplinate dal medesimo art. 9, vale a dire ai reati commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 per i quali il procedimento penale non sia stato definito, trasformati, per effetto della depenalizzazione, in illeciti amministrativi. In base al predetto comma è consentito all’interessato di estinguere il procedimento attraverso il pagamento, entro 60 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, in misura ridotta pari alla metà della sanzione oltre alle spese del procedimento.
Per tutte le ipotesi di violazioni depenalizzate contestate successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 8 del 2016, troverà applicazione la definizione agevolata ex artt. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
La Nota dell’Agenzia è disponibile al seguente link