Con la circolare 19/D del 1° agosto 2016, l’Agenzia delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti circa la possibilità di utilizzo, per l’accertamento in serbatoio delle quantità di benzina, di gasolio o di cherosene movimentate e giacenti presso i depositi fiscali di stoccaggio, degli sviluppi effettuati attraverso telemisure storicizzate in un sistema informatizzato del tipo di quelle utilizzate presso gli stabilimenti di produzione operanti in INFOIL ai sensi del DM 169/09.
Secondo l’Agenzia non ricorrono, in generale, motivi tecnici ostativi all’impiego per i fini fiscali, sotto l’osservanza delle prescrizioni dell’Amministrazione finanziaria, delle predette tecnologie anche preso i depositi di stoccaggio. Pertanto, l’installazione di telemisure storicizzate può essere prescritta da parte degli uffici doganali territorialmente competenti anche presso tali depositi in applicazione dell’art.18, comma 1 nonché dell’art. 23 comma 2 del TUA, laddove richiesto dal depositario autorizzato o nei casi previsti dalle direttive a contenuto generale emanate dalle strutture centrali dell’Agenzia, per meglio compendiare le esigenze di controllo tecnico – fiscale con l’operatività dell’impianto ed ove l’intervento risulti economicamente proporzionato relativamente agli effettivi interessi erariali da tutelare.
In particolare, tali telemisure potranno essere utilizzate, previo riscontro dell’effettiva funzionalità, per effettuare l’accertamento a destinazione dei prodotti finiti pervenuti in sospensione da un deposito fiscale mittente e per la conseguente emissione della nota di ricevimento dell’e-AD nonché per la determinazione della giacenza fisica nel corso delle attività inventariali.
Per le specifiche tecniche delle telemisure e del sistema informatizzato di controllo si rinvia alla nota in commento.
La Circolare è disponibile al seguente link