Con il Decreto 14 settembre 2016, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, considerata l’intervenuta telematizzazione delle dichiarazioni doganali e delle modalita’ operative per il riscontro dell’avvenuta esportazione delle merci e, in particolare, l’avvenuta implementazione del sistema E.C.S. (Export Control System) che consente il tracciamento elettronico ed il controllo automatizzato delle operazioni di esportazione in ambito UE, ridisciplina le modalita’ per assicurare l’effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all’esportazione definitiva, comprese le loro parti, componenti essenziali e munizioni, nonche’ ulteriori ipotesi di esportazione temporanea. L’art. 2 del decreto in particolare, prevede ora che, subordinatamente alla presentazione della licenza di Polizia, la dichiarazione doganale per l’esportazione definitiva o temporanea dei materiali in oggetto venga trasmessa, in modalità telematica, all’Ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l’esportatore è stabilito ovvero dove ha sede il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili o dove sono costituiti reparti distaccati del medesimo Banco, ovvero all’Ufficio doganale di uscita situato nel territorio dello Stato. Le modalità per il compimento delle formalità di esportazione sono descritte in dettaglio all’art. 3.
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