Con il Regolamento (UE) N. 169/2010 della Commissione del 1° marzo 2010 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento (CEE) n. 2454/93 (disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario) volte a riconoscere l’esonero dalla registrazione nel registro EORI agli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale della Comunità che presentino una dichiarazione in dogana all’interno della Comunità al fine di far circolare merci in regime di ammissione temporanea, qualora essi appurino il regime in questione tramite riesportazione.
Vengono inoltre esonerati dall’obbligo di registrazione ed assegnazione di un numero EORI, gli operatori economici stabiliti in un paese firmatario della convenzione relativa al regime comune di transito (approvata con Decisione 87/415/CEE del Consiglio), diverso dall’Unione europea, che presentino una dichiarazione in dogana al fine di far circolare merci in regime comune di transito e gli operatori economici stabiliti ad Andorra e San Marino che presentino una dichiarazione in dogana allo scopo di far circolare merci in regime di transito comunitario, in quanto già in possesso di un numero di identificazione dell’operatore utilizzabile ai fini della loro identificazione. L’esenzione è tuttavia limitata ai soli casi in cui i dati forniti con la dichiarazione in dogana non sono usati come dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita, poiché in tali casi un numero EORI è necessario per poter effettuare analisi di rischio. Viene di conseguenza adeguato l’allegato 30 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 alla luce delle suddette modifiche, in particolare attraverso l’aggiunta di un nuovo dato obbligatorio, nonché della relativa nota esplicativa.
Altre modifiche riguardano inoltre la casella 37 dell’allegato 38 al regolamento (CEE) n. 2454/93, per via dell’abrogazione del Regolamento (CE) n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, sostituito dal Reg. (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009. La dichiarazione sommaria di entrata e la dichiarazione sommaria ai fini della custodia temporanea vengono poi incluse nell’«Elenco delle abbreviazioni dei documenti» di cui allo stesso allegato. Vengono infine aggiornati i codici relativi alle «Informazioni supplementari» nella casella 44 dell’allegato 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 alla luce delle disposizioni in materia di procedure semplificate stabilite dal Regolamento (CE) n. 1875/2006.
Allegati: Commissione Europea – 2010 – Regolamenti – 169 – 02032010