Art. 303 TULD – Dazio da recuperare inferiore a 10 euro: applicazione delle cause di non punibilità: con Comunicazione del 20 ottobre 2016, l’Agenzia delle Dogane risponde ad un quesito relativo all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 303, terzo comma, lettera a), del TULD (D.P.R. n.43/1973) nell’ipotesi di errata indicazione, nel documento doganale di importazione, del valore delle merci a causa di una inesatta distribuzione delle spese di nolo e/o assicurazione, qualora i diritti dovuti ammontino ad un importo non superiore a 10 (dieci) euro.
Il caso rappresentato ricadeva nell’ambito di applicazione dell’art. 868, par. 2, del Reg. (CEE) n. 2454/1993, il quale stabiliva che non si dovesse procedere al recupero a posteriori dei dazi all’importazione (o all’esportazione) quando l’importo da recuperare fosse inferiore, per pratica, a 10 euro.
Dopo aver consultato l’Avvocatura Generale dello Stato, l’Agenzia precisa che la fattispecie descritta può essere inquadrata nel disposto dell’art. 6, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 472/1997, in quanto, in virtù del citato art. 868, la violazione non incide sul versamento del tributo e costituisce mera violazione formale.
La Comunicazione è disponibile al seguente link