Per via delle difficoltà evidenziate dalle dogane di alcuni Stati membri a garantire il rilascio della certificazione AEO entro il termine prescritto dall’articolo 14 sexdecies, paragrafo 2, del Regolamento (CEE) n. 2454/93 (ossia 90 giorni di calendario + ulteriori 30 giorni in caso di particolare complessità del relativo processo di auditing), la Commissione europea ha adottato il Reg. UE n. 197/2010 del 9 marzo 2010, che modifica il suddetto articolo portando il limite temporale per il rilascio (o diniego) della certificazione AEO a 120 giorni, prorogabili di ulteriori 60.
Allegati : Commissione Europea – 2010 – Regolamenti – 197 – 09032010