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Con la risoluzione 4/E del 17 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate illustra la portata dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, noto come “decreto internazionalizzazione”, il quale ha introdotto l’interpello sui nuovi investimenti, istituto mediante il quale le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro e che abbiano significative ricadute occupazionali possono rappresentare all’Agenzia delle entrate il relativo piano di investimento al fine di conoscerne il trattamento fiscale. Il comma 5 del citato articolo 2 prevede la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle posizioni interpretative rese in risposta agli interpelli sui nuovi investimenti che possano avere generale interesse. In ossequio a tale disposizione vengono introdotti alcuni chiarimenti in materia di stabile organizzazione e di IVA. In primo luogo l’Agenzia chiarisce che per escludere la configurabilità del centro logistico o deposito quale stabile organizzazione è necessario che in tale sede fissa non venga svolta qualsiasi altra attività diversa da quelle di “deposito, di esposizione o di consegna di merci”, quale ad esempio l’attività commerciale di raccolta degli ordini, nonché di vendita dei prodotti. Con un secondo parere invece l’Agenzia fornisce indicazioni sul trattamento fiscale da applicare in materia di IVA per una serie di operazioni di acquisto finalizzate alla successiva rivendita poste in essere dalla società consociata. Tra i casi esaminati sono compresi gli acquisti intracomunitari e le importazioni di prodotti finiti con introduzione in un deposito fiscale utilizzato ai fini IVA.

La Risoluzione  è disponibile al seguente  link