Con Circolare 4/D dell’11 marzo 2010 (Prot. 21769/RU), l’Agenzia delle Dogane informa gli operatori dell’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2010, del Regolamento CE n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), e del relativo Regolamento di applicazione (Reg. CE n. 1010/2009).
Il Regolamento in questione si pone l’obiettivo di interdire il commercio, nella Comunità Europea, dei prodotti della pesca INN, attraverso l’istituzione di un dispositivo di ispezione dei pescherecci dei Paesi terzi, di un sistema comunitario di allerta e di identificazione dei pescherecci coinvolti nella pesca INN, nonché di sanzioni e di forme di mutua assistenza tra le competenti Autorità dei Paesi comunitari e dei Paesi terzi cd. cooperanti, il cui elenco è reperibile nel paragrafo “List of flag State notifications”.
A tale scopo, il Regolamento in oggetto introduce un sistema di certificazione della cattura per l’importazione, l’esportazione e la riesportazione dei prodotti della pesca (capo III), denominato “APEO” (Operatore Economico Riconosciuto), già confluito nel sistema informatico doganale ai fini del controllo automatizzato della documentazione presentata dagli operatori economici a sostegno della dichiarazione doganale. Tale controllo implica la verifica delle indicazioni obbligatorie per le operazioni relative ai prodotti ittici in parola, rese dal dichiarante nel campo 44, dei codici C673 (possesso del certificato di cattura Reg. CE 1005/2008) oppure Y927 (prodotti non rientranti nel Reg. CE 1005/2008).
Poiché le operazioni disciplinate dalla nuova regolamentazione comunitaria comportano controlli di più autorità, l’Agenzia informa che è stato istituito un tavolo tecnico presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali – con la partecipazione dell’Agenzia delle Dogane e del Ministero della Salute. In tale sede, oltre all’individuazione delle rispettive competenze, é stato definito il flusso procedurale da adottare, così come richiamato nella Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, diramata con nota n. 3476 del 04.03.2010. Con la Circolare in commento, quindi, oltre a richiamare nel dettaglio il contenuto dell’intesa raggiunta dalle Amministrazioni interessate, vengono forniti chiarimenti agli Uffici sull’applicazione del mutato contesto normativo, nonché istruzioni di carattere operativo.
La circolare fissa innanzitutto alcune definizioni relative al Regolamento in oggetto, ed in particolare le seguenti:
– Importazione diretta: per essa deve intendersi l’importazione di prodotti della pesca trasportati nel territorio doganale della Comunità da un Paese terzo, senza attraversamento di altro Paese terzo diverso dallo Stato di bandiera del peschereccio.
– Importazione indiretta: è l’importazione di prodotti della pesca trasportati nel territorio doganale della Comunità da un paese terzo che non è lo Stato di bandiera del peschereccio.
Per i prodotti della pesca direttamente sbarcati e/o trasbordati da un peschereccio extracomunitario, nei porti designati di cui all’elenco allegato (all. 2 alla circolare), i certificati di cattura rilasciati dallo Stato di bandiera del peschereccio, dovranno essere preventivamente esibiti in originale dal comandante dell’imbarcazione, all’atto dello sbarco e/o trasbordo, alla locale Autorità Marittima (Guardia Costiera) che, nell’ambito delle specifiche competenze e nelle more dell’attivazione di un sistema di interoperabilità, secondo le modalità dello sportello unico doganale:
- effettua i controlli e le verifiche di rito dei certificati;
- comunica i relativi esiti, sulla base di intese locali, all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente, corrispondente a quello indicato nella specifica casella del certificato stesso;
- comunica gli stessi esiti, con cadenza mensile, alla competente Direzione Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che legge per conoscenza.
Per i prodotti della pesca trasportati per via aerea, marittima (es: navi portacontainers), ferroviaria o stradale, i certificati di cattura rilasciati dalle autorità dei paesi terzi cooperanti, tenuto conto della tipologia d’importazione (diretta/indiretta), vanno invece allegati in originale alla dichiarazione doganale d’importazione. La dichiarazione doganale d’importazione relativa ai prodotti ittici in oggetto può essere presentata solo a seguito dei controlli (compresi quelli espletati dal Servizio veterinario territorialmente competente), in ossequio alle disposizioni di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del d.lgs 25 febbraio 2000, n. 80. Ad essa deve inoltre essere allegato il certificato di cattura in originale. Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni di ordine sanitario di cui al richiamato d.lgs 25 febbraio 2000, n. 80, (attuazione delle Direttive n. 97/78/CE e n. 97/79/CE, in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi), per le importazioni indirette di prodotti ittici trasformati e non, così come definite all’articolo 14 del Regolamento in oggetto, gli operatori interessati possono presentare la dichiarazione doganale solo se corredata sia del Documento veterinario Comune di Entrata (DVCE), che dei certificati di cattura di cui all’articolo 12 del Reg. CE n. 1005/2008.
Per “Esportazione”, sempre ai sensi del Regolamento in oggetto, deve poi intendersi qualsiasi movimento a destinazione di un paese terzo, dal territorio della Comunità, da paesi terzi o da zone di pesca, di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. “Riesportazione” è invece qualsiasi movimento, dal territorio della Comunità, di prodotti della pesca che sono stati precedentemente importati nel territorio della Comunità.
La validazione dei certificati di cattura dei prodotti ittici della pesca, catturati da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e destinati all’esportazione (art. 15, Reg. CE n. 1005/2008), ovvero la validazione dei certificati di riesportazione (art. 21, Reg. CE n. 1005/2008), é effettuata dalle Autorità Marittime (Guardia Costiera), attualmente già autorizzate alla convalida dei certificati di cattura e di riesportazione del tonno rosso (Reg. CE n. 1559/2007), ovvero da quelle ulteriormente autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari, a seconda delle reali esigenze, nonché, presso gli stabilimenti riconosciuti, dai veterinari ufficiali delle ASL competenti per territorio (che provvederanno a trasmetterne copia all’Autorità marittima nella cui giurisdizione essi ricadono). Tali certificati validati sono, quindi, allegati in originale alle dichiarazioni doganali di esportazione o riesportazione dei prodotti ittici in argomento.
Nell’ambito dei controlli documentali e fisici, e previa puntuale analisi dei parametri di rischio indicati dal sistema informatico doganale, restando impregiudicata la facoltà di integrare, innalzandone il livello, l’esito della selezione operata dal circuito doganale di controllo con elementi ed informazioni di rischio valutati localmente e da ricondurre poi, in caso di esito positivo, nell’ambito della gestione centralizzata dei rischi e delle attività connesse, oppure nei casi in cui il controllo venga effettuato sulla base dell’analisi dei rischi locale per le procedure non gestite dal circuito doganale centralizzato, il personale addetto ai controlli:
a) procede, inoltre, all’esame della documentazione a corredo della dichiarazione doganale, non mancando di verificare la corretta compilazione dei certificati di cattura allegati in originale;
b) in caso di verifica fisica, l’accertamento avverrà secondo quanto indicato dal circuito doganale, non mancando di interessare i Servizi Veterinari di Frontiera, ove ritenuto opportuno;
c) adotta le misure previste dal codice di procedura penale e dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, recate dal DPR n. 43/1973, in caso di contrabbando e contrabbando aggravato per i prodotti della pesca INN, in collaborazione, ai fini del loro riconoscimento, con i Servizi Veterinari di Frontiera;
d) adotta le misure cautelari previste per le violazioni amministrative ex legge n. 689/81, nel caso di trasgressione delle disposizioni relative al divieto di importazione di cui all’art. 12 del Reg. CE n. 1005/2008, punibile ai sensi dell’art. 11, R.D. n. 1923/1926, in materia di divieti economici (Cfr., nota 10336/VDC/RB del 05.10.2007).
Qualora alla dichiarazione doganale venga allegato un certificato relativo a prodotti catturati da pescherecci battenti bandiera di un Paese terzo non cooperante, atteso il vigente divieto di importazione contenuto nell’art. 38 del Reg. CE n. 1005/2008, si rende applicabile la misura cautelare del sequestro amministrativo ex legge n. 689/81, punibile ai sensi del predetto art. 11, R.D. n. 1923/1926.
Le procedure descritte nei precedenti punti non si applicano invece:
1. ai prodotti della pesca catturati fino al 31/12/2009;
2. alle categorie di prodotti ittici che figurano nell’allegato I del Regolamento, così come modificato dal Reg. CE n. 86/2010 (tale Regolamento contiene anche gli specimens dei certificati di cattura di Paesi cooperanti quali la Norvegia, gli Stati Uniti, e la nuova Zelanda), le cui voci doganali sono specificate nell’allegato XIII del Reg. CE n. 1010/2009, recante modalità di applicazione del Reg. CE n. 1005/2008. Si tratta in sostanza dei seguenti prodotti:
- prodotti della pesca d’acqua dolce;
- prodotti dell’acquicoltura ottenuti da avannotti o larve;
- pesci ornamentali;
- ostriche vive;
- conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, vivi, freschi o refrigerati,
- ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati;
- altre conchiglie dei pellegrini, fresche o refrigerate;
- mitili;
- lumache, diverse da quelle di mare;
- farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti alimentazione umana;
- altri crostacei, molluschi preparati e conservati.
L’Agenzia infine averte che sarà rimessa a successivi provvedimenti legislativi e/o amministrativi la definizione di un sistema sanzionatorio specifico, nonché l’individuazione dell’Autorità competente alla gestione delle varie procedure connesse al rilascio del Certificato di Operatore Economico Riconosciuto (APEO) di cui all’articolo 16 del Reg. CE n. 1005/2008 e del Capo II del predetto Reg. n. CE 1010/2009.