Con la Risoluzione N. 35/E del 20/03/17 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sui depositi fiscali ai fini Iva, alla luce della nuova normativa in materia di depositi IVA. In particolare, l’Agenzia evidenzia che il comma 6 dell’art. 50-bis, nella sua nuova formulazione, prevede ora che l’estrazione di beni da deposito Iva sia effettuata senza pagamento dell’imposta quando eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In tali casi la dichiarazione d’intento va comunque trasmessa all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.
Per quanto invece riguarda le modalità di compilazione del modello di dichiarazione d’intento nei casi sopra descritti, l’Agenzia ricorda che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 dicembre 2016 è stato approvato un nuovo modello di dichiarazione d’intento, utilizzabile per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Inoltre si precisa che l’esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà prevista dall’art. 50-bis, comma 6, sesto periodo del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, deve compilare una dichiarazione d’intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito; pertanto, nella Sezione “Destinatario della dichiarazione” del modello occorrerà riportare il codice fiscale, la partita iva e la denominazione del gestore del deposito Iva. L’importo dell’estrazione, calcolato come indicato nel primo periodo del comma 6 dell’art. 50-bis, va inserito nel modello nella Sezione “Dichiarazione” – campo 1 “una sola operazione per un importo fino a euro”.
Per quanto riguarda invece le modalità di presentazione e verifica della trasmissione, l’esportatore abituale che procede all’estrazione senza pagamento dell’imposta deve trasmettere telematicamente la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate ed acquisire la relativa ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, deve essere consegnata al gestore del deposito, che procede a riscontrare telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia. Restano altresì ferme le modalità procedurali previste dal penultimo periodo del comma 6 dell’art. 50-bis, del decreto legge n. 331 del 1993, per lo svincolo della garanzia prevista dal comma 4, lettera b) del medesimo articolo. Al riguardo, la risoluzione rinvia alle istruzioni e precisazioni fornite dall’Agenzia delle dogane con nota la prot. n. 84920/RU del 7 settembre 2011 e la nota prot. n.113881/RU del 5 ottobre 2011. In particolare, al punto 2. della nota prot. n.113881/RU è stato precisato che il soggetto che procede all’estrazione deve produrre:
“1. copia dell’autofattura ovvero, in caso di esportazione o di cessione intracomunitaria, copia della fattura, integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili ovvero, in alternativa a tale integrazione, corredata da copia del registro di cui agli articoli 23/24 e 25 del D.P.R. 633/1972 da cui risulti l’avvenuta registrazione delle suddette fatture;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con allegata la copia di un documento di identità, rilasciata ai sensi degli artt.19 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura o della fattura.”
- Utilizzo del Plafond: l’utilizzo della dichiarazione d’intento per l’estrazione di beni da deposito Iva comporta, ovviamente, utilizzo da parte dell’esportatore abituale del suo plafond disponibile. In particolare, per ogni singola estrazione l’importo del plafond va ridotto dell’ammontare indicato nella Sezione “Dichiarazione” – campo 1 “una sola operazione per un importo fino a euro” del modello.
La Risoluzione è disponibile al seguente link