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Con la circolare 8/D del 1° giugno 2017, l’Agenzia delle Dogane  illustra le nuove disposizioni relative alla nuova figura del destinatario registrato di cui all’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 1,  lett.b), comma 535, della legge n. 232/2016. La figura in questione rappresenta una particolare qualifica rilasciata dall’Agenzia delle Dogane su istanza dell’operatore interessato che consente al titolare della stessa di ricevere prodotti necessari per lo svolgimento della sua attività economica in regime sospensivo di accisa. La prima precisazione è che l’autorizzazione in questione presuppone un legame durevole tra l’effettivo svolgimento di un’attività economica da parte del soggetto richiedente e la ricezione di prodotti in regime sospensivo, complementare e funzionale all’esercizio della prima. E’ altrettanto necessario che il soggetto disponga di un deposito adeguato alla ricezione dei prodotti avendo riguardo anche alla separazione e contabilizzazione dei vari prodotti soggetti ad accisa.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi per poter ottenere la relativa autorizzazione, la circolare precisa che il richiedente non deve né essere stato condannato per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, né deve essere incorso in procedure concorsuali nel quinquennio antecedente la richiesta. Inoltre, non gli devono essere state comminate sanzioni amministrative per violazioni relative all’accisa, all’imposta sul valore aggiunto e ai tributi doganali.

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione, il richiedente deve costituire una garanzia pari all’intera accisa gravante sui prodotti movimentati in regime sospensivo, unitamente alla separata contabilizzazione dei prodotti sottoposti al regime sospensivo rispetto a quelli assoggettati ad accisa. Altri obblighi a carico del destinatario registrato sono quello della tracciabilità e rendicontazione della merce ricevuta. Per la precisione, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo dei prodotti, il destinatario deve redigere un prospetto riepilogativo delle merci ricevute, salvo che non abbia optato per la presentazione telematica dei dati. Modalità, quest’ultima, obbligatoria e necessaria anche per l’invio delle movimentazione dei prodotti ricevuti ed al debito d’imposta.

Infine, insieme alla contabilizzazione occorre che l’operatore tenga il registro di carico e scarico, nonché gli obblighi connessi alle relative movimentazioni, incluso l’invio telematico dei dati contabili.

 

La Circolare è disponibile al seguente link