Con la circolare 21/D del 13 settembre 2016,. L’Agenzia delle Dogane aveva fissato il termine per consentire ai laboratori in precedenza autorizzati dall’Agenzia di presentare ad Accredia la domanda di accreditamento secondo la norma UNI EN 17020:2012 in 270 giorni. Al riguardo, al fine di consentire ai laboratori che intendono proseguire la propria attività per i fini fiscali di adeguare le proprie procedure alla luce dei chiarimenti intervenuti con la circolare 6/D del 2 maggio 2017, l’Agenzia delle Dogane precisa con la nota prot. 64091 del 31 maggio 2017, che le predette domande dovranno essere presentate entro il termine ultimo del 31 dicembre 2017. Inoltre, ad integrazione della predetta circolare 21/D/2016, viene disposto, altresì, che i moduli Accredia DA-00 e DA-04 della predetta domanda siano trasmessi in copia all’Agenzia delle Dogane nonché all’Area Accise della Direzione di vertice di II livello ed all’UD territorialmente competenti sulla sede del laboratorio, congiuntamente a:
. A) curriculum vitae dei tecnici dipendenti del laboratorio che materialmente effettuano le verifiche fiscali presso le officine elettriche (indicati nel documento Accredia DA04);
. B) data di assunzione in servizio dei predetti operatori;
. C) dichiarazione, resa dal legale rappresentante del laboratorio ai sensi dell’art.47 del DPR 445/00, che i predetti tecnici sono dipendenti della Società in corso di accreditamento, non sono titolari di partita IVA ed operano esclusivamente per la stessa;
. D) elenco degli strumenti campione certificati LAT e dei generatori di carico di proprietà del laboratorio (come risultanti dal libro dei cespiti), aggiornato al fine di soddisfare il requisito di attrezzatura minima a disposizione per ciascun tecnico di cui al par.3.2 della circolare 23/D del 29 dicembre 2015.
Decorso il predetto termine senza che sia pervenuta la copia della domanda completa dei suddetti allegati, l’UD attiverà la procedura per la revoca dell’autorizzazione secondo le indicazioni della più volte citata circolare 21/D/2016. Analogo procedimento è posto in essere qualora, in esito alla predetta domanda, il laboratorio non consegua, per qualsiasi motivo, l’accreditamento per i fini fiscali.
Soltanto i tecnici regolarmente inclusi nell’assetto del laboratorio dichiarato ad Accredia (anche tramite estensione di accreditamento in precedenza conseguito) e relativamente ai quali siano stati preventivamente forniti i documenti di cui ai precedenti punti A, B, C e D potranno essere sottoposti all’esame della perizia operativa nel rispetto delle modalità di prenotazione di cui alla nota prot. 22772 del 28 febbraio 2017.
Resta ferma la facoltà di controllo dell’Agenzia, anche a campione e sulla base dell’analisi dei rischi, relativamente ai laboratori autorizzati e alla perizia dei relativi tecnici dipendenti al fine di garantire il rispetto dei requisiti definiti dall’Amministrazione finanziaria, in particolare con riferimento ad eventuali aspetti che risultassero non coperti dagli accreditamenti conseguiti secondo la norma UNI:EN 17025-2005.
Sempre con riferimento alla sopra richiamata circolare 6/D del 2 maggio 2017, si precisa che il certificato di abbinamento di cui all’allegato 1 della circolare 24/D del 29 dicembre 2015 non rientra nel campo di applicazione della domanda di accreditamento 17020:2012, in quanto è sviluppato meramente in base a calcoli matematici e, pertanto, non è direttamente descrittivo, come per gli altri certificati fiscali, di attività di verifica svolte su sistemi di misura.
La Nota è disponibile al seguente link