l’Agenzia delle Dogane e l’Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni congiunte 1/D e 69/E del 13 giugno 2007, forniscono alcuni chiarimenti in merito alle procedure doganali e fiscali da mettere in atto per le operazioni di approvvigionamento di prodotti energetici destinati alle navi. Precisazioni vengono fornite anche in merito al regime di non imponibilità Iva applicabile alle operazioni di bunkeraggio.

In particolare, alla luce del II comma dell’articolo 269, Reg. (UE) n. 952/2013, le merci fornite come approvvigionamenti di navi e aeromobili non devono essere vincolate al regime doganale di esportazione, in quanto non riconducibili alla fattispecie regolata da tale regime, se esenti da IVA o da accise, indipendentemente dalla loro destinazione. Tuttavia, l’operatore economico che abbia la necessità di provare l’approvvigionamento ha l’onere di presentare una dichiarazione doganale di esportazione, che però non comporta il vincolo delle merci al regime doganale di esportazione. La presentazione della dichiarazione doganale è richiesta alle seguenti condizioni:

  • forniture riconosciute esenti da IVA o da accise sulla base delle rispettive norme di natura sostanziale;
  • necessità per il soggetto fornitore di comprovare l’avvenuto approvvigionamento.

 

In relazione alle c.d. operazioni di bunkeraggio, le due Agenzia precisano che a decorrere dal 1° maggio 2016 il bunkeraggio non è più considerato, ai fini doganali, un’esportazione. Ciò impedisce di attribuire alle merci fornite come approvvigionamento delle navi la qualificazione di esportazione anche ai fini IVA. A tal proposito, già con la Risoluzione n. 1/E del 2017,  l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che in linea con l’evoluzione normativa ai fini doganali, nonché alla luce dell’orientamento della giurisprudenza europea, rappresentata dalla sentenza della Corte di Giustizia, del 3 settembre 2015, C-526/13, Fast Bunkering, le fattispecie di bunkeraggio debbano essere ricondotte alla previsione di non imponibilità di cui all’art. 8 bis, primo comma, lett. d), del DPR n. 633 del 1972 che opera indipendentemente dalla circostanza che le predette fattispecie costituiscano esportazione agli effetti doganali.

Le Risoluzioni sono disponibili al seguente  link