Autorizzazione per la costituzione di una Garanzia Globale a favore di persona diversa da quella a cui è richiesta: con comunicato del 22 agosto 2017, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce delle precisazioni riguardo l’art. 89.3 del Reg. UE 952/2013 (CDU), il quale prevede che l’autorità doganale può “permettere che la garanzia sia costituita da una persona diversa da quella a cui è richiesta”- cioè da una “persona terza”. In tale circostanza, premesso che la posizione doganale/funzione della “persona diversa da quella a cui è richiesta la garanzia” non va confusa con quella del “rappresentante in dogana”, l’Agenzia precisa che nella domanda di autorizzazione alla garanzia globale presentata da terzi:

.        deve essere dichiarato specificamente nel campo “altre informazioni”
che la stessa viene presentata da “persona diversa dalla persona a cui è richiesta” la garanzia;

.        deve essere allegato un documento che attesti l’accordo a tale interposizione da parte dei soggetti titolari delle autorizzazioni ai regimi/procedure interessate (debitori doganali);

.        devono essere chiaramente indicati i regimi/procedure interessati da tale particolare autorizzazione ed i corrispondenti importi di riferimento.

 

Qualora gli elementi di cui sopra sussistono tutti, l’Ufficio delle dogane competente procederà nei confronti del terzo richiedente l’autorizzazione, all’analisi dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione alla garanzia globale.

L’Agenzia chiarisce altresì che il terzo, dal momento in cui acquisisce la titolarità dell’autorizzazione alla garanzia globale, diviene finanziariamente obbligato nei confronti dell’autorità doganale al pagamento del debito doganale del “debitore” nei limiti dell’importo di riferimento definito nell’autorizzazione. Conseguentemente, qualora sorga il debito doganale, il pagamento dello stesso va contemporaneamente chiesto al titolare dell’autorizzazione al regime/procedura in quanto debitore, al terzo in quanto finanziariamente obbligato nei confronti dell’autorità doganale a seguito dell’autorizzazione alla garanzia globale, e all’ente garante in quanto fideiussore; in presenza di debito il cui importo superi l’importo oggetto della fideiussione la richiesta di pagamento sarà effettuata nei confronti del debitore e del terzo per l’intero ammontare e nei confronti del garante fino a concorrenza della fideiussione/cauzione.

Viene evidenziato, da ultimo, che a fronte di autorizzazioni a “persone terze” all’utilizzo di garanzie globali per obbligazioni potenziali la responsabilità del monitoraggio dell’importo di riferimento rimane in capo al titolare dell’autorizzazione al regime/procedura in quanto “persona tenuta a fornire la garanzia”, così come disposto dall’art.156 del Regolamento di esecuzione (Reg. UE 2447/2015); fermi restando i prescritti audit appropriati e regolari nei confronti di tali operatori economici da parte dei competenti Uffici delle dogane.

 

Il Comunicato è disponibile al seguente  link