Con Comunicato del 26 ottobre 2017, l’Agenzia delle Dogane ricorda che dal 2 ottobre, la presentazione delle domande da parte degli operatori per il rilascio e la gestione delle relative decisioni avviene utilizzando il “Customs Decisions System” (CDS), in accordo con i principi espressi dal Codice Doganale dell’Unione per il quale: “tutti gli scambi di informazioni, …, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l’archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici”.
Nell’ambito delle decisioni emanate dall’autorità doganale per il tramite del CDS ricadono anche le autorizzazioni al Servizio Regolare di trasporto marittimo, che vanno dunque richieste per il tramite del sistema medesimo.
Poiché si è avuto modo di verificare, per quanto concerne le domande per le autorizzazioni in questione (RSS), un erroneo utilizzo del nuovo Sistema informatico unionale, l’Agenzia ha ritenuto opportuno richiamare l’attenzione degli operatori sui seguenti aspetti:
. Le autorizzazioni al Servizio Regolare di trasporto marittimo (artt. 120, 121 e 122 del Regolamento Delegato UE n. 2446 del 28 luglio 2015 e agli artt. da 195 a 198 del Regolamento di esecuzione UE n. 2447 del 24 novembre 2015), sono richieste tramite il sistema unionale “Customs Decisions” solo nel caso di trasporti marittimi tra porti dell’Unione Europea.
. L’autorità doganale competente al rilascio di detta autorizzazione è l’Ufficio Regimi Doganali e Traffici di Confine, codice IT922106.
. Per le autorizzazioni al Servizio Regolare di trasporto marittimo tra porti nazionali resta, al momento, valida la procedura cartacea finora utilizzata, così come indicato nella circolare 176/D del 3 luglio 1998.

Il Comunicato è disponibile al seguente link