Introdotta nuova eccezione all’obbligo di inserire nell’etichettatura informazioni addizionali: l’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 reca un elenco dei coloranti alimentari aggiunti ai prodotti alimentari, per i quali la relativa etichettatura deve includere informazioni addizionali a segnalazione del fatto che detti coloranti possono influire negativamente sull’attività e sull’attenzione dei bambini. Un’eccezione era già prevista dal Regolamento in oggetto per il caso in cui tali coloranti vengono impiegati unicamente per la marcatura a fini sanitari (o di altro tipo) sui prodotti a base di carne oppure per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo.
Il nuovo Regolamento UE N. 238/2010 della Commissione del 22 marzo 2010 stabilisce ora che i coloranti elencati nel suddetto allegato V potranno essere impiegati in determinate bevande alcoliche (es. vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, vini di frutta, sidro, sidro di pere e determinate bevande alcoliche), senza che sia necessaria l’indicazione nell’etichettatura dei suddetti pericoli, a condizione che si tratti di prodotti contenenti più dell’1,2 % di alcol in volume.
Allegati: Commissione Europea – Regolamenti – 238 – 22032010