Con la nota prot.  41816/ RU del 13 dicembre 2017, l’Agenzia delle Dogane comunica che nel corso del primo periodo attuativo delle nuove disposizioni del Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU), da parte degli Uffici locali nonché da parte degli operatori nazionali e unionali sono state riscontrate difficoltà applicative nel caso di trasferimento dei diritti e obblighi (TORO) nell’ambito del regime di uso finale (art.218 CDU).

E’ stata rappresentata, infatti, da parte di alcune associazioni europee e nazionali la difficoltà ad appurare il regime qualora il trasferimento di diritti e obblighi sia avvenuto tra soggetti stabiliti in diversi Stati dell’UE e qualora il TORO sia stato oggetto di un ulteriore TORO.

Inoltre, nel caso di una o più cessioni, affinché il titolare del regime all’uso finale possa adempiere all’obbligo di presentazione del conto di appuramento previsto dall’art. 175, par.1, Reg. (UE) n.2446/2015-RD, occorre che le informazioni necessarie vengano veicolate attraverso il cessionario, oppure, nel caso di più cessioni, attraverso i soggetti intervenuti nei vari passaggi fino al titolare dell’autorizzazione, con conseguenti interferenze nei vari rapporti commerciali.

Pertanto, per tutelare la riservatezza delle informazioni tra operatori commerciali e al fine di armonizzare le prassi amministrative degli Stati Membri nonché di fornire precipue indicazioni in merito a casi specifici, la Commissione europea ha individuato alcune soluzioni interpretative dell’attuale impianto normativo. In particolare, è stato chiarito che, in base alle condizioni stabilite dalle autorità doganali competenti ai sensi dell’art.266 Reg.(UE) n.2447/2015 (RE), anche il cessionario possa essere titolare di un’autorizzazione al trasferimento dei diritti e obblighi (TORO).  Ciò premesso quanto sopra, ad integrazione delle istruzioni già diramate con nota prot.n.84724 del 10/10/2016, al fine di semplificare in ambito nazionale il ricorso al regime di uso finale nonché la sua gestione, l’Agenzia fornisce alcuni chiarimenti procedurali, in particolare riguardo le modalità con cui può avvenire il trasferimento dei diritti ed obblighi, per le quali si rimanda al testo della nota. L’Agenzia inoltre precisa che, mentre la domanda e l’autorizzazione al regime di uso finale rientrano nel sistema delle decisioni doganali previsto dal Reg. (UE) 2017/2089, l’autorizzazione al TORO rilasciata al cessionario è gestita secondo le ordinarie procedure amministrative.

Le condizioni relative alla spedizione delle merci e alla gestione del regime devono essere indicate dal cedente nel modello c.d. “full TORO” (pubblicato sul sito della Commissione europea) ed accettate da entrambe le parti. Il modello deve essere emesso dal cedente in triplice copia: una copia deve essere restituita al cedente dal cessionario che l’ha sottoscritta, una deve essere consegnata all’Ufficio doganale che ha autorizzato il TORO e una deve essere conservata dal titolare dell’autorizzazione per almeno tre anni dalla data in cui il TORO ha avuto luogo.