Modifiche al regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa: le modifiche in questione, introdotte con il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/503 della Commissione del 7 marzo 2018 – applicabile retroattivamente, a decorrere dal 15 febbraio 2018, si sono rese necessarie per diverse ragioni. In primo luogo, poichè (come noto) la stima della durata del tragitto dei prodotti circolanti in sospensione dall’accisa è effettuata dallo speditore al momento della presentazione della bozza di documento amministrativo elettronico, si è ritenuto che l’attuale stima della durata del tragitto (con un valore possibile massimo di 92 giorni) è eccessiva e non adatta ai reali tempi di viaggio in Europa.
Al fine di migliorare l’accuratezza dei dati presentati dagli operatori nelle bozze di documento amministrativo elettronico e ridurre il rischio di frode, i limiti relativi alla durata del tragitto fissati nelle tabelle 1, 3 e 5 dell’allegato I e nell’allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 sono quindi stati ridotti tenendo conto del modo di trasporto utilizzato.
Inoltre, al fine di migliorare la coerenza e la qualità dei dati presentati dagli operatori, in caso di cambiamento della destinazione del movimento, dell’identità del destinatario o del modo di trasporto si rende ora possibile l’aggiornamento delle informazioni sulla garanzia del movimento, inclusa la possibilità di introdurre le nuove informazioni sulla garanzia in un documento amministrativo elettronico sostitutivo. Le tabelle 1 e 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 sono di conseguenza sostituite da quelle accluse al regolamento in commento.
Infine, al fine di migliorare l’integrità delle informazioni nei dati numerici presenti nei diversi messaggi elettronici scambiati durante la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa, viene aggiornata la descrizione dei dati relativi al peso lordo e al peso netto nelle tabelle 1 e 5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009