Facendo seguito alle richieste di chiarimenti in merito all’applicazione di alcune prescrizioni contenute nella nota n. 77062 del 19 luglio 2017, emanata a seguito dell’introduzione a livello nazionale della formula comune per la completa denaturazione dell’alcole prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1112 della Commissione del 22 giugno 2017, ed allo scopo di superare alcune incertezze insorte in fase di prima applicazione ed assicurare la necessaria uniformità di trattamento, l’Agenzia delle Dogane, con la nota prot. 31696/RU/2018 del 23 maggio 2018,fornisce ulteriori indirizzi applicativi.
La nota segnala preliminarmente che il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2236 della Commissione ha sostituito l’allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93, nella versione introdotta dal Regolamento (UE) 2017/1112, per includere nell’elenco degli Stati membri che adottano il processo di denaturazione comune (vale a dire la concentrazione, per ettolitro di etanolo assoluto, di 1,0 litri di alcole isopropilico, 1,0 litri di metiletilchetone e 1,0 grammi di denatonium benzoato) la Romania e la Bulgaria, portandone a 24 il numero complessivo.
Per quanto riguarda il tenore in alcole etilico del prodotto da denaturare, viene ribadito che la vigente versione del Regolamento (CE) n. 3199/93 non fissa alcun limite minimo per la gradazione alcolica totale.
Ciò che deve essere determinato è quindi la quantità di miscela denaturante da aggiungere alla miscela idroalcolica in rapporto al tenore in alcole assoluto (alcole anidro).
Pertanto, per effettuare una corretta denaturazione è necessario che gli operatori procedano previamente a determinare il tenore alcolico del prodotto da denaturare. A tal fine, ad integrazione di quanto disposto nel 4° capoverso di pagina 3 della soprarichiamata nota, alla luce della consolidata prassi operativa può ritenersi ammissibile che la predetta misurazione venga effettuata anche tramite alcolometro.
Nelle contabilizzazioni dell’alcole movimentato si conferma che il tenore in alcole etilico da prendere a riferimento sarà quello rilevato con l’alcolometro a 20°C.
Reputato opportuno, nel primo periodo di applicazione, condurre un monitoraggio sull’effettuazione delle suddette operazioni e, in particolare, sulla composizione dei prodotti da sottoporre a denaturazione, prima dell’inizio delle attività, gli Uffici delle dogane garantiranno che sia prelevato un campione da inviare al competente Laboratorio chimico per il riscontro analitico, senza pregiudizio della continuità dell’esercizio dell’impianto.
Sempre con la richiamata direttiva 77062, l’Agenzia si era avvalsa della facoltà rimessa agli Stati membri di aggiungere il colorante C.I. Reactive Red 24 alle sostanze che costituiscono la formula del processo di denaturazione dell’alcole, disponendo la colorazione per il prodotto destinato ad essere commercializzato in recipienti aventi una capacità fino a 2,5 litri, con esclusione di quello destinato ad alimentare i biocaminetti.
In proposito è stato chiesto se sia possibile aggiungere il colorante anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle espressamente individuate. Considerato che la funzione del colorante è quella di rendere immediatamente identificabile il prodotto quando destinato alla vendita nel territorio nazionale, non si rinvengono preclusioni a che lo stesso venga impiegato anche nei casi non contemplati dall’obbligo, a condizione che di tale necessità sia data preventiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane, da parte degli esercenti autorizzati all’attività di denaturazione.